Per il sindacato l’introduzione del norme sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, comprendenti analisi biometriche e l’utilizzo della video sorveglianza, è inutile e illegittima: vìola il regolamento europeo del trattamento dati e non risponde alle osservazioni del Garante sulla privacy che ha espresso la necessità di adottare sul tema “opportune cautele”. Inoltre, non tiene conto di quanto disposto nella sentenza della Cassazione 11025 in merito all’attestazione della presenza dei docenti universitari, nella quale si parla di “cartellino” di presenza non obbligatorio.
L’articolo 2 sull’assenteismo dei dipendenti pubblici, incluso nel decreto Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, il DDL S. 920, deve essere soppresso perché non rispetta i criteri indicati dal garante della privacy sull'adozione delle analisi biometriche e sull’utilizzo della video sorveglianza, peraltro contrarie a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. E anche dalla Cassazione per il personale docente di cui si rimanda ad un successivo atto regolamentare. Inoltre, per evitare discriminazioni, non si comprende perché, a questo punto, non debbano essere estese le stesse misure anche a tutti i cittadini eletti che rivestono incarichi politici.
A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, tra i presenti nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI Commissione del Senato sugli interventi da apportare al disegno di legge n 920 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'Assenteismo".
“Il tema è di attualità e va affrontato – spiega il sindacalista Anief-Cisal – ma non necessita di interventi normativi urgenti, poiché, anche grazie al nostro intervento, la contrattazione collettiva già se ne occupa nei confronti periodici che si svolgono con la parte pubblica. La rilevazione delle assenze illecite nella PA, peraltro, è un problema che non esiste, visto che i dati aggiornati ci dicono che in assoluto, con le nuove regole, sono appena 89 i dipendenti pubblici licenziati per assenze ingiustificate, a fronte di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici”, come è anche indicato nella relazione illustrativa dello stesso decreto Concretezza ora all’esame di Palazzo Madama.
A conferma di ciò, le ultime stime ufficiali del dicastero della Funzione Pubblica sulla “stretta” imposta a seguito della riforma Madia, approvata durante il governo a maggioranza Pd, ci dicono Pubblica Amministrazione, nel periodo che va dal 2016 all’inizio dell’anno in corso, “sono 45 i dipendenti pubblici licenziati senza preavviso mentre 2 sono i procedimenti in itinere, in attesa della sentenza penale”.
Inoltre, vi sono forti dubbi sulla valenza giuridica dell’articolo 2 introdotto nel Ddl 920. Sia rispetto al regolamento europeo del trattamento dati, anche in riferimento alle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679; sia perché non risponde alle osservazioni del Garante sulla privacy che ha espresso la necessità di adottare sul tema “opportune cautele da porre a garanzia degli interessati in relazione ad alcune tipologie di trattamenti di dati biometrici”, poiché il rischio di cassare il diritto alla riservatezza a vantaggio della sorveglianza spregiudicata.
Infine, il disegno di legge 920 non tiene conto di quanto disposto dalla sentenza della Cassazione 11025 in merito all’attestazione della presenza del personale docente accademico, in base alla quale il “cartellino” di rilevazione delle presenze di tali dipendenti non è obbligatorio.
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