Per personale precario con diversi emendamenti al Decreto Concretezza. Richiesta la parità di trattamento con il personale di ruolo, la RPD e la CIA per i supplenti, il primo gradone per i neo-assunti, la ricostruzione di carriera di tutto il pre-ruolo per intero, la fine della temporizzazione nel passaggio a Dsga. Scarica gli emendamenti alla voce del salario accessorio.
Dopo l'intervento al disegno di legge di stabilità ancora una volta il giovane sindacato ribadisce la necessità di arrivare alla parità di trattamento nello stipendio tabellare e accessorio tra personale di ruolo e supplente, partendo dal riconoscimento del servizio per intero nelle ricostruzioni di carriera, eliminando quindi l’illegittima riduzione prevista oltre i primi quattro anni di supplenze; ma anche a cancellare l'Istituto della “temporizzazione”, lesivo degli stipendi dei lavoratori passati su ruolo superiore, oltre che a ripristinare il primo gradino stipendiale per i neo-assunti, visto che dopo il 2011 tutto il personale scolastico è stato costretto a passare alla fascia stipendiale maggiore dopo un anno.
Lo sblocco del trattamento economico accessorio per i dipendenti pubblici è importante, perché con il decreto Concretezza, collegato alla legge di Stabilità, finalmente si pone chiarezza rispetto al divieto prescritto dal decreto legislativo n. 75/17. Tuttavia, occorrono dei correttivi: sia perché le risorse sono così scarse per il 2019 da non coprire nemmeno l'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia perché nelle disposizioni legislative volute dal governo mancano gli attesi provvedimenti per i lavoratori della scuola. Proprio attraverso delle modifiche al decreto Concretezza, si potrebbero però ora risolvere diverse questioni irrisolte che danneggiano in modo palese il personale che opera all’interno delle nostre 8 mila istituzioni scolastiche.
A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, tra i presenti nella delegazione sindacale che ha presentato una memoria all’XI Commissione di Palazzo Madama sugli interventi da apportare al DDL S. 920 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".
Il giovane sindacato ha chiesto che all’interno dell’articolo 3, comma 1, del disegno di legge 920, ora all’esame del Senato, si preveda già dal corrente anno scolastico l’applicazione della retribuzione professionale dei docenti (RPD) e il compenso individuale accessorio (CIA) “a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola”, anche a seguito dell’Ordinanza della Cassazione n. 20015 del luglio 2018.
Anief ha rivendicato, inoltre, la cancellazione del “raffreddamento” della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11, che ha prodotto la sparizione del primo gradone stipendiale al compimento del terzo anno di anzianità post-ruolo. Anche a seguito della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori” che svolgono lo stesso lavoro ma con uno status professionale diversificato.
Allo stesso modo, per non continuare a discriminare i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, “è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto”, anche quello svolto nella scuola paritaria, “purché pari ad almeno 180 giorni in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera”. Non farlo, significherebbe continuare ad ignorare colpevolmente i “rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13)” sul trattamento riservato ai supplenti della scuola.
Emendamenti Decreto Concretezza
All’articolo 4, comma 1, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:
All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola “predette”;
- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011, lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.
[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l’ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.
[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.
[Copertura finanziaria, lettera f]: La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.
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