Come chiesto da Anief nella passata legislatura, il sindacato presenta emendamenti all'AS 763 per la VII Commissione: dal ripristino della contrattazione nell'assegnazione degli organici alle nuove procedure di mobilità straordinaria per i docenti "esiliati ed ingabbiati", dalla stabilizzazione dei supplenti con più di 36 mesi di servizio al limite dell'utilizzo dei docenti su potenziamento per le supplenze, fino alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per tutti gli abilitati all’insegnamento. Scarica gli emendamenti.
Il nuovo reclutamento dei docenti e del personale Ata della scuola non può prescindere dalla stabilizzazione dei precari, a partire da quelli storici con anni ed anni di supplenze alle spalle, da attuare attraverso la corretta valutazione dei posti vacanti e disponibili: la tesi salva-scuola dell’Anief trova compimento in una serie di modifiche da introdurre nel disegno di legge 763, in questo momento all’esame della VII Commissione di Palazzo Madama.
Secondo Marcello Pacifico presidente Anief, “questo disegno di legge va nella direzione, da sempre auspicata dal sindacato, di garantire l’assegnazione del personale docente alle istituzioni scolastiche: una modalità da sempre adottata nella scuola pubblica, ma improvvisamente venuta meno a seguito dell'approvazione della Buona Scuola che ha prodotto nella mobilità evidenti drammi esistenziali anche a seguito delle nuove improvvisate e discrezionali procedure di mobilità dovute all'adozione degli ambiti territoriali”.
Il giovane sindacato, dunque, reputa decisamente positiva l’abolizione degli ambiti territoriali e la salvaguardia dei ruoli dei docenti assunti in ruolo di nuovo su posto curricolare. Allo stesso modo, Anief plaude all’abolizione dell'utilizzo del corpo docente su reti di scuola, a seguito dei colloqui, spesso anche inutili, tenuti dai dirigenti scolastici, propedeutici all’assegnazione dello stesso personale docente.
“Noi, come Anief – dice ancora il suo presidente - abbiamo sempre sostenuto queste proposte di modifica, sin dalle prime audizioni su quella che poi sarebbe stata la legge 13 luglio 2015, n. 107. Ma non bastano perché tra queste norme che tanto potrebbero influenzare la contrattazione collettiva nazionale futura in tema di gestione e trasferimenti del personale, riteniamo necessario affiancare altre che provvedano ad assumere tutti i precari, anche senza abilitazione con 36 mesi di servizio e garantire un nuovo piano straordinario dei trasferimenti su tutti i posti in organico”.
“Non lo diciamo noi, ma – continua il leader dell’Anief - ce lo chiede l’Europa da quasi vent’anni: prima con la Direttiva n. 70/1999, poi con sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 emessa dalla Corte di Giustizia Europea, e più di recente, il 25 ottobre scorso, quando la stessa curia europea si è espressa sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato stigmatizzando le discriminazioni tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro ma con uno status professionale diversificato”.
“È bene, infine, garantire il rientro di tutti quei docenti che, per essere immessi in ruolo, tre anni fa hanno ceduto al ricatto di accettare l’imponderabilità delle destinazioni su scala nazionale dell’algoritmo ministeriale, introdotto per gestire le diverse fasi nelle procedure di assunzioni e mobilità previste dalla Buona Scuola, per poi ritrovarsi costretti ad allontanarsi dalle proprie famiglie”, conclude Marcello Pacifico.
Gli emendamenti predisposti da Anief al Disegno di legge 763
per la soppressione di chiamata diretta e ambiti territoriali
I
[Disposizioni relative al personale scolastico. Assegnazione a plessi e sezioni distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi]
All’articolo 1, comma 1, alla lettera c), alla fine del primo periodo del comma 68, aggiungere il seguente periodo:
“L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'art. 22, comma 8 lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 .”
Motivazione La disposizione consente una gestione più razionale del personale scolastico, attraverso l’individuazione di criteri concordati a livello di contrattazione d’istituto, in ordine all’assegnazione in plessi e sezioni distaccate di scuole articolate su più comuni. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato.
II
[Mobilità a seguito della soppressione degli ambiti territoriali]
All’articolo 1, comma 1, alla lettera e), alla fine del comma 73-bis, aggiungere il seguente periodo: “Dall’anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, comuni e province.” Motivazione
L’abolizione degli ambiti territoriali prevista dalla norma e l’attribuzione della titolarità nelle singole istituzioni scolastiche del personale docente già inserito negli stessi ambiti rende necessaria la revisione anche delle procedure di mobilità.
III
[Potenziamento e limite all’utilizzo delle supplenze]
All’articolo 1, comma 1, alla lettera e), dopo il comma 73-ter, inserire il seguente comma:
“73–quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.”
Motivazione L’emendamento intende porre un limite chiaro all’utilizzo del personale docente incaricato su posto di potenziamento, in modo da dare un riferimento preciso dei limiti oltre i quali l’utilizzo per tale finalità di detto personale sia da considerare illegittimo. La modifica proposta non prevede nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato.
IV
[Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d’infrazione n. 2014/4231]
All’articolo 1, comma 1, alla lettera g), al comma 109, lettera a), inserire la seguente lettera:
“a-bis. Attraverso la trasformazione dell’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, per il personale che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.”
Motivazione L’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della denuncia pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo.
V
[Disposizioni relativa al personale scolastico. Graduatorie ad esaurimento personale docente]
All’articolo 1, comma 1 alla lettera g) comma 109, lettera a) inserire il seguente periodo:
“A partire dall’anno scolastico 2019/20 sono riaperte le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006. Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”
Motivazione La vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, nonché la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole garantire a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
VI
[Disposizioni relative al personale scolastico. Mobilità straordinaria]
All’articolo 1, comma 1, inserire la lettera h): “Dopo il comma 108, aggiungere il seguente comma:
“108-bis. Sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.”
Motivazione La disposizione proroga i termini per consentire di contemperare il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia attraverso la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della L. 107/2015, ad invarianza finanziaria, dopo l’abolizione degli ambiti territoriali e le precedenti procedure di mobilità ad essi collegati.
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