Anief ribadisce la necessità di ricorrere in tribunale per annullare quanto previsto dal Decreto Dignità e salvaguardare i ruoli se è stato superato l'anno di prova; altro che contratti al 30 giugno, come risulta dal parere dell'ex presidente della Cassazione, De Luca.
Continua a svolgersi il lento processo di epurazione dei diplomati magistrale dalle GaE riservate al personale docente abilitato ed utili al conseguimento delle supplenze annuali e delle immissioni in ruolo sul 50% dei posti vacanti: è di queste ore, la pubblicazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari del decreto relativo alla loro esclusione, in applicazione del Decreto Dignità approvato lo scorso mese di agosto. In quell’occasione, il Governo riuscì nell’impresa di negare il ripristino delle “finestre” di accesso nelle GaE, di licenziare 50 mila maestri e aprire ad un concorso straordinario, lo scorso 7 novembre, per 12 mila posti, portando all’ennesima corsa all’impugnazione in tribunale per via dell’esclusione illegittima di svariate tipologie di docenti abilitati, pur con un congruo servizio svolto. Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta avvenendo proprio nei giorni in cui l’Adunanza plenaria si appresta nuovamente ad esaminare il caso riguardante oltre 50 mila maestri precari.
Anief, ad ogni modo, ha predisposto un ricorso apposito per i docenti abilitati con Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che sono stati immessi in ruolo con riserva e hanno superato l'anno di prova contro la trasformazione dei contratti da tempo indeterminato al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui.
L’Ufficio scolastico provinciale di Bari ha deciso di depennare dalle GaE provinciali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, posto comune e di sostegno, tutti i docenti abilitati all’insegnamento precedentemente collocati. Anche quelli già immessi in ruolo, con tanto di anno di prova svolto: “il depennamento dalle GaE provinciali – si legge nel decreto dell’Ambito territoriale scolastico pugliese - determina il conseguente procedimento di revoca dei contratti a tempo indeterminato e determinato stipulati con i ricorrenti inclusi nelle GaE per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari”. Inoltre, “al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19”, si procederà, su indicazione della nota Miur prot. n. AOODGPER/45988 del 17 ottobre scorso, alla trasformazione dei contratti già stipulati, compresi quelli di ruolo, in supplenze da conferire “fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”.
Per uno strano gioco della sorte, l’uscita forzata dalle GaE e tutto il resto sta avvenendo proprio nei giorni in cui, ricorda Orizzonte Scuola, l’Adunanza plenaria si appresta nuovamente “a decidere sulla correttezza o meno dell’inserimento dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02 nelle Graduatorie ad esaurimento”: mercoledì prossimo il Consiglio di Stato torna infatti ad esprimersi sull'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito fino al 2002, a quasi un anno di distanza dalla sorprendente sentenza di fine 2017, che sembrava aver chiuso definitivamente le porte delle GaE ad oltre 50 mila maestri abilitati all’insegnamento.
Chi pensava che il discorso fosse chiuso non ha fatto i conti con l’Anief, che è intervenuta ad adiuvandum con i propri legali Walter Miceli e Sergio Galleano, in difesa di alcuni docenti: attraverso l’impugnazione, patrocinata dall'avvocato R. Brunetti, è stato ottenuto il pieno accoglimento dell'istanza presentata e la trasmissione del ricorso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, proprio per dirimere la questione della valenza erga omnes delle sentenze di annullamento dei decreti di aggiornamento GaE già passate in giudicato e ottenute sempre dallo stesso giovane sindacato. A sollevare il problema, sono stati i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato che, con l'ordiananza n. 05941/2018, hanno dato via libera per l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res controversa in sé integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di costoro” ed anche per tale motivo l’organo di giustizia “accoglie l'istanza cautelare (ricorso NRG 5941/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ricorda che “l’adunanza plenaria di mercoledì prossimo dovrà chiarire se l’annullamento del decreto ministeriale 2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, passato ‘in-giudicato’ e richiamato nei successivi decreti ministeriali di aggiornamento annuale di scioglimento della riserva, sia solo il primo di tanti. In tal caso, per l’amministrazione sarà un bel problema, perché verrà pian pano a cadere il ‘castello’ creato ad arte nell’ultimo anno per depennare 50 mila maestri delle graduatorie dove secondo noi hanno invece diritto di restare. Tanto è vero che lo stesso Consiglio di Stato, prima del 20 dicembre scorso, si era espresso in modo favorevole con ben sette sentenze passate ‘in giudicato’”.
Il 12 dicembre, i giudici dovranno anche dire se l’abilitazione è soltanto strumentale alla partecipazione ai concorsi oppure transitoria e valevole solo durante il processo di riforme del sistema di formazione iniziale degli insegnanti, con l’introduzione del corso di scienze della formazione primaria e comunque non più dal 1° settembre 2018 come disposto dal decreto legislativo n. 62/2018. Fermo restando che sulla decisione pesa un decreto del Presidente della Repubblica che parla chiaro. Si esprimeranno anche sul possibile conflitto tra questa controversia e il nuovo concorso riservato, previsto dal ‘decreto dignità’ ovvero dalla legge n. 96/2018, laddove pure ammettendo i diplomati magistrale alla procedura riservata esclude coloro che non hanno svolto i 24 mesi di servizio”.
Anief ricorda che secondo il proprio Ufficio Legale, l’esclusione dalle GaE viola la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla Direttiva 1999/70/CE: a seguito dall’esclusione dei docenti precari abilitati dalle graduatorie provinciali, non fa seguito, infatti, alcuna efficace misura preventiva o sanzionatoria rispetto all’illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dagli insegnanti in possesso del diploma magistrale. Inoltre, tale esclusione viola la clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato poiché discrimina irragionevolmente i lavoratori assunti con contratti a termine da quelli assunti a tempo indeterminato in relazione alle condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato. Vengono violati, infine, gli artt. 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto lo Stato italiano non considererebbe il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo idoneo all’inserimento in GaE.
PER APPROFONDIMENTI:
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