Continuano i successi ANIEF presso il TAR del Lazio sui requisiti che davano accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali: confermate le abilitazioni conseguite dai ricorrenti che contestavano l'illegittimità del bando nella parte in cui richiedeva, come requisito utile per l'accesso ai PAS, 540 giorni di servizio in 3 anni. Gli Avvocati Francesca Marcone e Rodrigo Verticelli ottengono due nuove sentenze con la conferma a pieno titolo delle abilitazioni già conseguite dai ricorrenti che il Miur voleva escludere ab origine dalla possibilità di frequentare i Percorsi Abilitanti Speciali.
I percorsi abilitanti speciali attivati con D.D.G. n. 58/2013 non potevano escludere i docenti che non avevano 540 giorni di servizio, come richiesto dal bando, ma erano in possesso di 360 giorni di servizio specifico o su ambito disciplinare; questo quanto da sempre sostenuto dall'Anief sin dal 2013 quando il Miur bandì i Percorsi Abilitanti Speciali e il giovane sindacato promosse i ricorsi per tutelare i diritti dei docenti precari esclusi dal Ministero dalla possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento. Ora arrivano dal TAR del Lazio le attese sentenze che dichiarano “cessata la materia del contendere” visto che tutti i ricorrenti interessati hanno già conseguito l'abilitazione e conferma il loro diritto alla partecipazione ai PAS senza preclusioni di sorta, consolidando la loro posizione di docenti abilitati.
Secondo il TAR del Lazio, infatti, “come da precedenti di questa Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 13113/2014, 11559/2014, 53/2014 e 50/2014, 10200/2015 e n. 12674/2015), vista la memoria con cui si dichiara il conseguimento del titolo abilitante a seguito della frequenza dei corsi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con scioglimento dell’eventuale riserva con la quale i ricorrenti sono stati ammessi al consolidamento della posizione”, ricordando, anche, come il Consiglio di Stato “con la sentenza n. 5440/2015 del 2.12.2015 (a sua volta richiamata nella sentenza n. 03193/2016), ha disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, tra cui principalmente il D.M. M.I.U.R. 25 luglio 2013 n. 58” e come “l’intervenuto annullamento del D.M. impugnato, atto generale, opera erga omnes e, dunque, vale anche per gli attuali ricorrenti”.
“Come correttamente chiarito dal TAR Lazio, – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - la sentenza del Consiglio di Stato, in relazione ai suoi effetti demolitori, vale a rilevare come anche gli attuali ricorrenti fossero in possesso dei requisiti per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali, non operando (in quanto illegittimi e caducati) i restrittivi limiti di cui al decreto ministeriale oggetto di annullamento”. Confermato, dunque, in via definitiva, il conseguimento del titolo e lo scioglimento delle riserve in favore dei tanti docenti che il Miur, illegittimamente, aveva voluto escludere dalla possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nonostante i tanti anni di servizio già prestati con contratti di lavoro a tempo determinato.
Ancora una volta, dunque, l'Anief ha dimostrato di saper porre in essere una vincente azione legale tutelando in tribunale i lavoratori precari della scuola e imponendo al Miur il pieno rispetto dei loro diritti.