E verranno assunti dal 1° settembre 2018, in 2.425, come da decreto autorizzatorio. Giallo sulla cancellazione del corso-concorso per la cattiva scrittura della norma e sulla sorte del contenzioso pendente presso la Consulta e dei 440 presidi già assunti. Anief presenterà al giudice delle leggi istanza di discussione urgente del ricorso e chiede al Governo un emendamento per risolvere la questione dei ricorrenti 2011 rimasti esclusi dal corso sanatoria.
L’intenzione del Governo di modifica del bando di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e al Regolamento n. 138 del 3 agosto 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2017, n. 220 - è chiara nella lettura dell’articolo 10 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”: salta il corso-concorso per vincitori ed idonei nel limite del 20% dei posti banditi, tutti assunti e risparmi di spesa. Tuttavia, nella norma si continua a fare riferimento all’art. 29 del decreto legislativo 165/2009 che è stato modificato - si ricorda - dall’art. 1, comma 217 della legge 208/2015 con la previsione di quella formazione biennale che si vorrebbe eliminare e che sarebbe il caso di cancellare esplicitamente.
Delusione, invece, per la mancata presentazione di un qualsiasi riferimento al contenzioso attivo presso il tribunale amministrativo avverso l’annullamento del D.M. 449/15 laddove ha escluso i ricorrenti avverso il concorso del 2011 dalla frequentazione del precedente corso-concorso che ha portato alla nomina di altri 440 dirigenti scolastici. La questione, con quattro ordinanze del Consiglio di Stato (3008-3011/17), è giunta in Corte Costituzionale iscritta a ruolo n. 173/17. Il Presidente del Consiglio ha chiesto e ottenuto il 5 novembre 2018 un rinvio dell’udienza pubblica (del 20 novembre 2018) che avrebbe dovuto scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 87 e 88 della legge 107/2015 in ragione di alcune soluzioni legislative che avrebbe predisposto nella legge di Bilancio.
Ad oggi, né nel disegno di legge di stabilità né nel decreto-legge semplificazioni si ravvede qualcosa, ragion per cui Anief ha dato mandato all’avv. Fortunato Niro di chiedere la trattazione urgente del ricorso presso il giudice delle leggi. La soluzione politica è semplice: basta inserire un emendamento che rechi il seguente dettame:
“Per le assunzioni relative ai dirigenti scolastici, sono disposte le seguenti determinazioni: è estesa anche agli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi, altresì, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43”.
Testi normativi
Art. 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.
2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».
Art. 1, commi 87 e 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
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