Slitta al 1° gennaio 2020 il termine di decorrenza legata alla prescrizione dei contributi Inps dovuti alle Gestioni pubbliche. Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto. Chiedi una consulenza personalizzata a Cedan, contattando la sede più vicina.
“Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione”. La circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169, non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.
L’INPS ha ulteriormente precisato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017, ossia dovranno sostenere l’obbligo del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia. Il 31 dicembre 2018, non è un termine decadenziale per i lavoratori, pertanto potranno fare richiesta della posizione assicurativa successivamente a tale data. I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa (RVPA) possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.
Farà eccezione solo la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI): per questa Cassa il datore di lavoro potrà provvedere a sostenere l’onere della rendita vitalizia. In caso contrario, invece, spetterà al lavoratore tale pagamento per la valorizzazione del periodo sulla posizione assicurativa.
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