Alle commissioni di rifermento, presso Palazzo Madama, richieste ai senatori dalla delegazione Udir, composta da Patrizia Costantini, Pietro Perziani e Serena Maiorca, modifiche per il reclutamento dei ricorrenti al bando di concorso 2011, del nuovo regolamento di contabilità degli istituti, per la valutazione dei dirigenti scolastici, sulla responsabilità in tema di sicurezza e di utilizzo delle risorse, del nuovo salario accessorio con il versamento della RIA nel FUN di area. Scarica la Memoria.
Udir inizia il nuovo anno in prima linea e, nella giornata odierna, richiede modifiche al disegno di legge n. 989, poiché sono molteplici i punti che riguardano il sistema scolastico contenente “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. Il giovane sindacato presenta infatti l’elenco delle proposte di modifica agli articoli 10 e 11 del Decreto – Legge 14 dicembre 2018, n. 135. Il testo, diviso in 5 sezioni, chiede nelle specifico: la semplificazione del reclutamento dei DS; la semplificazione della contabilità dell’istituto; la semplificazione della valutazione dei dirigenti scolastici; la semplificazione delle norme sulla sicurezza degli istituti scolastici; il salario accessorio dei dirigenti scolastici.
Per quanto riguarda la semplificazione del reclutamento dei dirigenti scolastici, la norma intende semplificare le procedure “prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola”.
Per il campo invece concernente la semplificazione della contabilità d’Istituto, si chiede di aggiungere al comma 2, articolo 10, che “le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie”, per poter quindi assicurare l’utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo “La Buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall’articolo 1, comma 793 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.”. Infatti, alla luce delle improrogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, la norma semplifica le procedure di utilizzo delle risorse del Fondo per “La Buona Scuola” e delle altre eventuali risorse finanziarie non distribuite senza aggravio di spese per la finanza pubblica.
Il giovane sindacato richiede anche la semplificazione della valutazione dei DS, attraverso l’aggiunta, all’articolo 10, del seguente comma: “a partire dall’a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell’Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002”. La norma intende infatti adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservati agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 a seguito dell’approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016.
Si passa ora a un argomento molto sentito da Udir, quello sulla Sicurezza: si intende infatti snellire l’iter, in modo da semplificare le norme sulla sicurezza degli istituti e da fortificarne l’efficacia, rendendo il proprietario dell’immobile responsabile delle varie azioni di messa in sicurezza. Si vuole infatti aggiungere all’articolo 10, dopo il comma 2, che: “Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto”. Il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche. Inoltre, ogni “Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall’articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129”.
Si passa poi all’ultima sezione, il Salario accessorio; si intende aggiungere la lettera C all’articolo 11 comma1: “c) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa”.
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