Lunedì 7 gennaio, a Palazzo Madama, presso le commissioni competenti, Anief ha presentato emendamenti sul disegno di legge n. 989. Il presidente nazionale Marcello Pacifico ha illustrato la parte della memoria relativa al reclutamento dei docenti con 36 mesi di servizio, alla riapertura delle GaE, alla conferma dei ruoli per i neo-assunti con riserva, all’assunzioni degli Ata “facenti funzione” e degli insegnanti idonei nei precedenti concorsi, al reclutamento attraverso corso-concorso di tutti i ricorrenti al bando DS 2011. Guarda l’intervento integrale.
Il presidente nazionale Marcello Pacifico è intervenuto con un discorso chiaro, atto alla risoluzione delle problematiche, con l’invito al Governo di semplificare le procedure di reclutamento, affinché il funzionamento delle nostre scuole sia ottimale. Di seguito il suo intervento.
“Siamo pienamente convinti dell’importanza delle proposte che abbiamo qui portato: all’articolo 10, abbiamo letto delle proposte di semplificazioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici; lo abbiamo apprezzato, ce ne era bisogno, e pensiamo che ci siano dei problemi altrettanto urgenti sia per quanto riguarda il personale docente della scuola, sia il personale Ata, nello stesso spirito delle semplificazioni delle norme che si vogliono introdurre nell’attuale e vigente concorso per dirigenti scolastici. Qual è la situazione della scuola? È stata approvata la legge di stabilità che in un comma ritorna al vecchio sistema di reclutamento, quello dei concorsi, abbandonando la formazione iniziale universitaria degli insegnanti. Viviamo in un momento storico in cui le ultime immissioni in ruolo previste dal Miur, entro il 31 agosto, per quasi la metà sono andate deserte. Noi in Italia abbiamo 100 mila docenti abilitati nella scuola secondaria, 50 mila docenti abilitati nella scuola primaria e dell’infanzia, eppure 30 mila posti su 60 mila sono andati deserti. Non è avvenuto solo quest’anno: altri 17 mila posti l’anno scorso hanno avuto lo stesso destino, come altri 15 mila posti di due anni fa quando venne approvata la legge 107 “Buona Scuola”. In sintesi, viviamo in un posto dove abbiamo migliaia di docenti abilitati e posti autorizzati e finanziati dallo Stato che non vengono dati. Altro esempio, purtroppo: sul sostegno abbiamo 18 mila docenti abilitati e inseriti nella seconda fascia d’istituto, non nelle GaE, eppure abbiamo avuto vacanti 5 mila cattedre su sostegno. Sembra che non abbiamo docenti specializzati: il Ministro Bussetti ha annunciato specializzazioni Tfa per 40 mila docenti, ma in realtà noi i docenti già specializzati ce li abbiamo; nel frattempo l’Istat, coi suoi dati, afferma che il 30% del personale è senza specializzazione su sostegno. E questo è un problema. Per risolvere tutti questi inghippi e semplificare noi abbiamo la soluzione: se c’è una cattedra libera e c’è un docente abilitato, il docente abilitato prenda quella cattedra libera, ancor di più se quella cattedra era stata autorizzata e finanziata, invece di ricorrere a un supplente che non è nemmeno specializzato. Per quanto riguarda il concorso DS si è semplificato per permettere l’immissione e per i docenti non vogliamo semplificare? Il problema è reclutare gli insegnanti che già abbiamo. Quali soluzioni? Quest’aula, in estate, la soluzione l’aveva trovata: aveva riaperto le graduatorie a esaurimento. Qual è il clima attuale, cosa ci dice il legislatore? Il governo dice che vuole tornare al vecchio sistema di reclutamento. Ma qual era questo vecchio reclutamento? Era il cosiddetto doppio canale di reclutamento: 50% da graduatorie di merito e 50% da graduatorie permanenti, poi trasformate in esaurimento. E perché questo canale era doppio? Ce lo dice la Cassazione, la Corte Costituzionale, dopo l’approvazione della Buona Scuola a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia europea, la Mascolo, che dice che in Italia si può non applicare la normativa comunicata per il personale docente della scuola per un motivo: perché il corpus normativo della scuola è particolare, per il suo doppio canale, ma questo doppio canale è chiuso dal 2012. Quindi: il legislatore con questa legge di stabilità, la 145, torna al vecchio sistema di reclutamento, cioè i concorsi, ma non vuole, perché nel passaggio dal senato alla camera è stato abrogato il testo approvato da questo senato, la riapertura delle graduatorie a esaurimento. Dunque noi crediamo che questa riapertura debba essere riproposta per semplificare e giungere alla soluzione che certamente non è da ricercare nei nuovi concorsi. Sapete quante persone sono state immesse in ruolo alla secondaria dal concorso voluto dalla legge 107? Solo 26 mila, rispetto a 55 mila posti, cioè di nuovo la metà assunti, la metà no, posti vacanti. Noi abbiamo personale abilitato, ma non vogliamo che insegni, piuttosto ricorra, anche col nostro sindacato. Il problema qual è? La Cassazione diceva fino alla Corte Costituzionale: attenzione, l’Europa ci chiede, per la stabilizzazione dei precari, delle misure che vanno a sanzionare l’abuso di contratti a termine. Quali erano queste misure? Intanto un limite ai contratti a termine; è stato applicato il limite col decreto dignità. Due: il fondo per risarcire i precari; è venuto meno perché la 107 lo copriva per 2 anni. Tre: il doppio canale di reclutamento. Quelli che si sono abilitati dopo il 2012, con Tfa, non possono entrare nelle graduatorie permanenti, non possono essere reclutati e quindi non hanno la misura risarcitoria sostitutiva alla mancata stabilizzazione. Questo significa che l’Italia è di nuovo sotto procedura di infrazione. Questo è il panorama. Alla luce di tutto ciò, noi chiediamo la riapertura delle GaE, affinché gli abilitati possano essere inseriti, senza dover ricorrere in tribunale. In Italia abbiamo poi anche il problema dei precari con 36 mesi di servizio: secondo la legislazione previgente avevano diritto a un concorso riservato; adesso, visto che è stato abolito, per semplificare, facciamo in modo di reclutare dalla seconda fascia di graduatorie d’Istituto, laddove la terza fascia delle graduatorie a esaurimento risulta esaurita. Così risolviamo il problema e mandiamo personale specializzato in quei posti per cui oggi viene chiamato da supplente. Sembra logico ma in questo paese non lo è. Infatti stamattina abbiamo avuto una sentenza del Tar Lazio che inserisce il personale educativo dentro le graduatorie a esaurimento: cioè, i diplomati magistrale sono stati licenziati e avranno un contratto al 30 giugno, gli educatori che hanno un titolo abilitante come i diplomati magistrale vengono inseriti. Anche la famosa sentenza dell’Adunanza Plenaria verrà ridiscussa in Adunanza Plenaria il 20 febbraio, mentre 12 marzo verrà discussa in suprema Corte di Cassazione per il suo annullamento. Chiediamo solo alla politica di intervenire prima dei tribunali. Rispetto a tutti questi dati, crediamo che la riapertura delle GaE sia la scelta più sensata e coerente con le scelte fatte da questa maggioranza. Per quanto riguarda gli Ata facente funzione, la previgente normativa prevedeva che ogni 4 anni si facessero i passaggi verticali per fare in modo che un facente funzione possa diventare Dsga, attraverso un meccanismo interno; dal 2010 non c’è questa procedura. Il legislatore e il bando hanno fatto bene a riconoscere i facenti funzione, ma avrebbero fatto meglio a prevedere una procedura semplificata, con una solo prova per esempio. Rischiamo di non reclutare gente che ha portato avanti i nostri istituti per molti anni. Bisogna riconoscere il valore dei lavoratori della nostra scuola”.
Guarda l’intervento integrale
MEMORIA ANIEF relativa agli emendamenti sulla semplificazione del reclutamento di docenti, Ata facente funzione, dirigenti illustrata dal Presidente nazionale.
AS 989 DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
CAPO 1. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE, TFA SOSTEGNO
- I. Semplificazione reclutamento docenti e riapertura GAE.
- II. Semplificazione reclutamento docenti e estensione doppio canale a graduatorie d’istituto provinciali.
III. Semplificazione reclutamento docenti e rinnovo graduatorie di merito del concorso ordinario.
- IV. Semplificazione reclutamento docenti con 36 mesi di servizio.
- V. Semplificazione procedure di assunzioni personale assunto con riserva.
- VI. Semplificazione accesso tfa sostegno, idonei concorsi in sovrannumero.
CAPO 2. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE ATA FF. DSGA
VII. Semplificazione reclutamento dsga con ammissione prove orali degli ammessi degli ATA FF.
VIII. Semplificazione reclutamento dsga con ammissione prove scritte degli ammessi degli ATA FF.
CAPO 3. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
- IX. Semplificazione reclutamento dirigenti, con corso sanatoria ricorrenti 2011.
- X. Correzione articolo 10 semplificazione concorso dirigenti su anno di formazione e tirocinio.
CAPO 1.
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE, TFA SOSTEGNO
I
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento di tutto il personale abilitato in occasione dell’aggiornamento delle GAE]: Le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relative al nuovo concorso a cattedra e all’abbandono della formazione iniziale universitaria, unite al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all’abuso dei contratti a termine di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all’art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all’esame della Commissione UE NIF 4231/2014, richiedono una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento. La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
II
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 399, comma 2, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: “Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione dalle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione che viene confermato nei ruoli dopo il superamento dell’anno di formazione e di prova come disciplinato dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Conseguentemente all’articolo 17, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole “di ciascuna provincia” inserire “e delle graduatorie d’isitituto”.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente Delle graduatorie d’istituto con estensione del doppio canale di reclutamento alle suddette graduatorie ma provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto con 36 mesi di servizio, sprovvisto di abilitazione, attualmente impegnato per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, richiede una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente abilitato e non con l’utilizzo del doppio canale di reclutamento attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie d’istituto da ridefinire per provincia, in assenza di personale abilitato presente nelle graduatorie ad esaurimento. La norma risponde alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del relative al nuovo concorso a cattedra e all’abbandono della formazione iniziale universitaria, al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all’abuso dei contratti a termine di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all’art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all’esame della Commissione UE NIF 4231/2014. La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
III
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 603 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire la parola “anno” con “biennio”.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente inserito nelle graduatorie di merito del concorso bandito dalla legge n. 107/2015]: in attesa del bando del nuovo concorso ordinario, la norma permettere di semplificare le procedure di reclutamento attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito in scadenza dell’ultimo concorso ordinario bandito. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
IV
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, sostituire le parole “10 per cento” con “50 per cento”.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente con 36 mesi di servizio]: la soppressione del concorso riservato previsto dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto con 36 mesi di servizio, sprovvisto di abilitazione, attualmente impegnato per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, richiede una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente non abilitato attraverso l’estensione della quota di posti riservata. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono già state autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente
V
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
In relazione alla carenza di personale docente abilitato rispetto alle assunzioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio e al fine di garantire la continuità didattica, per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell’anno di prova di cui all’articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 come modificato dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall’anno successivo al superamento dell’anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente assunto con riserva nei ruoli dopo il superamento dell’anno di prova]: la norma dispone la semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente abilitato o vincitore dell’ultimo concorso ordinario già assunto nei ruoli con riserva e conferma i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova, consentendo la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all’esercizio della professione. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte.
VI
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, aggiungere le seguenti parole “e per l’accesso in sovrannumero, l’idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario”.
Motivazione [semplificazione delle procedure di accesso al TFA sostegno per il personale idoneo al concorso ordinario]: la norma intende semplificare le procedure di accesso in sovrannumero per il personale che ha superato il concorso a cattedra al fine di ricoprire il 32% dei posti assegnati a personale non specializzato.
CAPO 2.
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE ATA FF. DSGA
VII
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018 sono ammessi direttamente alle prove orali se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale ata facente funzione per 36 mesi negli ultimi otto anni come dsga e ammissione diretta agli orali]: la norma in analogia a quanto già disposto per il concorso docenti nella scuola secondaria, primaria e infanzia, vuole semplificare le procedure di reclutamento del personale già in servizio come ata nei ruoli di facente funzione per il ruolo per cui concorre, anche in risposta alla mancata attivazione negli ultimo otto anni della mobilità prevista per i passaggi verticali al profilo D. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
VIII
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018 sono ammessi direttamente alle prove scritte se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale ata facente funzione per 36 mesi negli ultimi otto anni come dsga e ammissione diretta agli scritti]: la norma in analogia a quanto già disposto per il concorso docenti nella scuola secondaria, primaria e infanzia, vuole semplificare le procedure di reclutamento del personale già in servizio come ata nei ruoli di facente funzione per il ruolo per cui concorre, anche in risposta alla mancata attivazione negli ultimo otto anni della mobilità prevista per i passaggi verticali al profilo D. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
CAPO 3.
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
IX
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.
X
Alla fine del comma 1 dell’articolo 10, aggiungere il seguente periodo:
Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Motivazione [correzione della norma di semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici]: la norma intende abrogare l’anno di tirocinio e di formazione previsto dalla legge di stabilità 2016 che modifica proprio l’articolo 29 del Decreto legislativo 165/01 di cui si chiede l’applicazione, senza maggiori oneri e confermando i risparmi previsti nel comma successivo.
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