Udir, lunedì 7 gennaio, a Palazzo Madama, in audizione in I e VIII Commissione del Senato, ha richiesto modifiche al disegno di legge n. 989. La delegazione Udir, composta da Patrizia Costantini, Pietro Perziani e Serena Maiorca, ha esposto le proprie variazioni per quanto riguarda il reclutamento dei ricorrenti al bando di concorso 2011, il regolamento di contabilità degli istituti, la valutazione dei dirigenti scolastici, la responsabilità in tema di sicurezza e di utilizzo delle risorse, del nuovo salario accessorio con il versamento della RIA nel FUN di area. Scarica la Memoria. Il testo, composto da 5 parti, richiede la semplificazione del reclutamento dei DS, la semplificazione della contabilità dell’istituto, la semplificazione della valutazione dei dirigenti scolastici, la semplificazione delle norme sulla sicurezza degli istituti scolastici e il salario accessorio dei dirigenti scolastici.
Tra i delegati era presente la dirigente scolastica Patrizia Costantini che ha affrontato varie tematiche: dalla semplificazione atta e evitare che il contenzioso posto in essere da ricorrenti del concorso DS 2011 arrivi in Corte Costituzionale al plauso per l’eliminazione del corso di formazione - tirocinio per i dirigenti scolastici neo-nominati. Viene richiesto un capitolo di spesa per i lavori di piccola manutenzione urgente e che sia il proprietario a redigere il documento di valutazione dei rischi. Infine si sollecita ad accelerare i processi elefantiaci richiesti dall’amministrazione per la rendicontazione sui fondi europei.
Di seguito l’intervento della dirigente scolastica Costantini.
“Abbiamo accuratamente studiato il decreto semplificazioni che trova il nostro consenso e a cui proponiamo delle modifiche, dando ulteriore senso alle semplificazioni che sono previste. Ricordiamo che c’è un contenzioso aperto per i ricorrenti del concorso dirigenti scolastici 2011: chiediamo che a questi colleghi vanga riservato lo stesso trattamento degli altri ricorrenti 2011. Questo ricorso verrà discusso in Corte Costituzionale perché ci sono stati due trattamenti diversi: alcuni sono stati ammessi con un corso di 80 ore, quasi una formalità, altri sono rimasti fuori, sempre ricorrenti. Poiché le istituzioni scolastiche autonome sono quasi 8 mila e in questo momento vedono poco più di 6 .400 dirigenti scolastici in servizio, la misura si sposerebbe col concorso in atto che si sta svolgendo, consentendo di coprire il fabbisogno necessario, anche nell’ottica dei 2 mila pensionamenti previsti, specie con l’attivazione di “quota 100”. La prima semplificazione è proprio quella di evitare che questo contenzioso arrivi in Corte Costituzionale e assumere anche gli altri ricorrenti 2011, perché c’è stato un intervento diversificato. La misura è coperta, dal punto di vista finanziario, poiché sono assunzioni già pianificate dal Miur su sedi scoperte, e attuabile con i fondi della Buona Scuola, fondi strutturali, senza dunque aggravio di spesa. Inoltre, sosteniamo quanto già previsto nel decreto semplificazione, cioè l’eliminazione del corso di formazione - tirocinio per i dirigenti scolastici neo-nominati. Proponiamo, e auspichiamo che accada, procedure meno farraginose e più snelle. Poi vorremmo anche proporre una misura a costo zero che farebbe pure risparmiare lo Stato: la procedura di valutazione dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici, dal 2016, sono confluiti un’unica area dirigenziale; prima avevano un’area specifica, l’area V, adesso sono nell’area III insieme ai dirigenti delle Università e della Ricerca e dell’Afam. Inspiegabilmente per i DS è in piedi una procedura di valutazione molto complessa, diversa da tutti gli altri dirigenti, che aggrava pure il loro lavoro. Reputiamo inoltre che tale iter sia discriminante visto che i dirigenti appartengono alla stessa area; inoltre, tutto ciò ha anche un costo per l’amministrazione, di cui francamente non ci spieghiamo il senso. Dunque proponiamo semplicemente una valutazione uguale agli altri dirigenti che sono con noi, nella stessa area. Noi ragioniamo anche nella logica del risparmio, augurandoci poi che questi risparmi tornino alla categoria.
Abbiamo poi altre proposte che riguardano fondamentalmente la sicurezza sul lavoro legata al nuovo Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche, in vigore dal novembre scorso. Tale regolamento ha introdotto una novità: l’articolo 39 che mette in capo ai DS una sorta di potere sostitutivo rispetto all’ente locale. Infatti, laddove si riscontra la necessità di interventi di manutenzione piccola, straordinaria, ma comunque urgente e indifferibile, il dirigente scolastico deve provvedere a tali operazioni, fermo restando che dovrebbe poi vedersi restituite dall’ente locale le somme impiegate; abbiamo purtroppo visto che non sempre è così. Però, non dobbiamo dimenticare che le nostre scuole subiscono da statistica, purtroppo, in media, un crollo ogni settimana; grazie a Dio senza accidenti, ma succede. Per tutto questo, noi chiediamo che ci sia un capitolo di spesa che ci consenta di allocare le risorse che in qualche modo sono già giunte a scuola, per esempio per gli esami di stato, ecc., stornandole senza problemi nel capitolo dedicato alla piccola manutenzione.
Sempre a proposito di sicurezza, proponiamo che siano distinti obblighi, responsabilità e relative sanzioni per gli enti locali e per i dirigenti scolastici, distinguendo gli obblighi appunto del proprietario che ha potere di spesa e un ufficio tecnico. Chiediamo che sia il proprietario a redigere il documento di valutazione dei rischi e che prima dell’avvio dell’anno scolastico sia obbligato a fare una ricognizione dell’edificio e a dichiarare, attraverso l’ufficio tecnico, che lo stesso è idoneo ad accogliere gli studenti. Richiediamo inoltre che siano previste sanzioni amministrative e penali nel caso in cui non dovessero essere rispettati gli obblighi. Prevediamo ovviamente anche degli obblighi per i dirigenti che devono mettere in piedi il servizio di prevenzione e protezione, quindi con responsabile della sicurezza, addetti al primo soccorso, addetti antincendio, ecc., con correlativi provvedimenti. Secondo noi è una norma che aiuta a capire di chi sono gli obblighi e di chi le responsabilità relative, e inoltre non ha costi. Anche qui, si chiede che le economie presenti nell’istituto possano essere inseriti in questo fondo per la sicurezza, dalla piccola manutenzione al pagamento anche di tecnici.
Chiediamo infine che la rendicontazione sui fondi europei, come i Pon, richiesta sia più fluida; ad oggi assistiamo a una bulimia amministrativa che non ci spieghiamo affatto”.
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UDIR
AS 989
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a dirigente scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di dirigente scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona scuola.
SEMPLIFICAZIONE VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI
All’articolo 10, aggiungere il seguente comma:
A partire dall’a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell’Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.
MOTIVAZIONE [Semplificazione delle modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservati agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell’istruzione e della ricerca il Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 a seguito dell’approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016. Dall’applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN.
SEMPLIFICAZIONE NORME SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
All’articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell’immobile nonché al Prefetto. Il Proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche. 2. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall’articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.
MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sul potere inibitorio e sulle spese straordinarie per la sicurezza degli edifici scolastici]: la norma intende semplificare le procedure atta a inibire i interdire per la sicurezza degli alunni e dei lavoratori parti o interi edifici scolastici non a norma e autorizza il dirigente scolastico a creare un apposito capitolo di spesa e a utilizzare tutte le risorse a disposizione del fondo d’istituto per interventi urgenti alla luce di quanto parzialmente disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
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