Anief, presso il senato della Repubblica, davanti alle commissioni competenti, lunedì 7 gennaio ha presentato emendamenti sul disegno di legge n. 989. Il presidente nazionale Marcello Pacifico ha enunciato la sezione della memoria relativa al reclutamento dei docenti con 36 mesi di servizio, alla riapertura delle GaE, alla conferma dei ruoli per i neo-assunti con riserva, all’assunzioni degli Ata “facenti funzione” e degli insegnanti idonei nei precedenti concorsi, al reclutamento attraverso corso-concorso di tutti i ricorrenti al bando DS 2011. La professoressa Daniela Rosano ha illustrato, sempre in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative, la sezione riguardante la mobilità, i corsi abilitanti, l’estensione anche al personale precario del bonus merito e della card utile alla formazione e il salario accessorio per le supplenze brevi. Guarda l’intervento integrale.
Dopo l’intervento del presidente nazionale Marcello Pacifico, la professoressa Daniela Rosano è intervenuta sulla sezione della memoria riguardante la mobilità dei docenti, la mobilità professionale attraverso i corsi abilitanti, l’estensione anche al personale precario del bonus merito e della card utile alla formazione e il salario accessorio per le supplenze brevi, misure tutte atte alla semplificazione e senza spese ulteriori per lo stato. Di seguito, il suo intervento.
“Tra le proposte emendative che Anief intende proporre, sempre in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative, in questo caso delle procedure di mobilità del personale della scuola, c’è quella di eliminare il vincolo di permanenza triennale nella provincia di destinazione che si prospetta da quest’anno in poi per tutti i docenti. Eliminare il vincolo servirebbe a risolvere problemi come l’esubero, il sovrannumero nelle scuole e quindi permetterebbe di risolvere più semplicemente i problemi della mobilità del personale della scuola. Tra l’altro, l’ultima legge di stabilità ha eliminato già gli ambiti territoriali, per cui la nostra proposta va nella stessa direzione della semplificazione. Sempre per risolvere problemi di sovrannumero, di esubero, del personale della scuola, riteniamo che sarebbe utile e opportuno consentire la mobilità professionale del personale docente in modo che possa integrare la propria preparazione professionale con dei corsi abilitanti che attualmente non sono più previsti, poiché sono stati cancellati dalla recente legge di stabilità, sebbene fossero previsti dal decreto 59 del 2017. Quindi una possibilità sarebbe quella di attivare dei corsi abilitanti a carico delle università telematiche, eventualmente con la supervisione di personale degli Uffici scolastici regionali, senza costi a carico dello Stato, ma esclusivamente a carico dei docenti che potrebbero così realizzare non soltanto la copertura di posti vacanti e disponibili, ma anche la mobilità legittima professionale che attualmente è loro preclusa perché dovrebbero altrimenti rifare il concorso, che non è ancora stato bandito. Sempre in ordine alla semplificazione, proponiamo l’estensione del bonus merito ai docenti anche precari, pure questo senza costi aggiuntivi per lo stato (attualmente è previsto che il bonus merito sia destinato soltanto al personale di ruolo della scuola), e anche della card relativa alla formazione. In ultimo, rifacendoci all’articolo 11 che prevede per alcune categorie l’esonero dal limite di spesa prevista per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, riteniamo doveroso che questo limite non debba sussistere anche per la retribuzione professionale e il compenso individuale accessorio per il personale docente e Ata che svolge supplenze brevi che attualmente non percepisce questa porzione dello stipendio; in realtà è stata introdotta proprio per venire incontro all’aggravio di lavoro dovuto all’autonomia scolastica, che quindi potrebbe avvalersi delle risorse che sono state stanziate dalla precedente legge di stabilità, per beneficiare appunto della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio per gli Ata”.
Guarda l’intervento integrale
relativa agli emendamenti sulla semplificazione del reclutamento di docenti, Ata facente funzione, dirigenti illustrata dal Presidente nazionale.
AS 989 DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
CAPO 1. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE, TFA SOSTEGNO
- I. Semplificazione reclutamento docenti e riapertura GAE.
- II. Semplificazione reclutamento docenti e estensione doppio canale a graduatorie d’istituto provinciali.
III. Semplificazione reclutamento docenti e rinnovo graduatorie di merito del concorso ordinario.
- IV. Semplificazione reclutamento docenti con 36 mesi di servizio.
- V. Semplificazione procedure di assunzioni personale assunto con riserva.
- VI. Semplificazione accesso tfa sostegno, idonei concorsi in sovrannumero.
CAPO 2. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE ATA FF. DSGA
VII. Semplificazione reclutamento dsga con ammissione prove orali degli ammessi degli ATA FF.
VIII. Semplificazione reclutamento dsga con ammissione prove scritte degli ammessi degli ATA FF.
CAPO 3. SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
- IX. Semplificazione reclutamento dirigenti, con corso sanatoria ricorrenti 2011.
- X. Correzione articolo 10 semplificazione concorso dirigenti su anno di formazione e tirocinio.
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ XI
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere il seguente periodo: Conseguentemente per la a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili.
Motivazione [semplificazione delle procedure di mobilità del personale docente]: la norma intende riproporre una fase straordinaria semplificando le procedure di mobilità del personale docente a seguito dell’abolizione degli ambiti territoriali come già previsto dalla legge 107/15 in virtù della loro introduzione. Non sono previsti nuovi oneri a carico dello Stato.
XII
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. I corsi, a costo zero per lo Stato, sono organizzati dalle Università anche telematiche in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, nonché da enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita nella Commissione la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale, nominato dallo stesso Ufficio scolastico regionale. I corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
Motivazione [correzione della norma di semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici]: l’abolizione del sistema di formazione iniziale degli insegnanti come disposto dalla legge n. 145/18 impone una semplificazione delle procedure per conseguire un’ulteriore abilitazione già prevista nel Decreto legislativo n. 59/17 oggi modificato, al fine di agevolare le procedure di mobilità e di passaggio di ruolo previste già dal Decreto legislativo n. 297/94. I costi sono a carico dei partecipanti e a costo zero per lo Stato e possono svolgersi anche in modalità telematica. 8 P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39091 5640995 mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 091.7098355 pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
CAPO 5.
SEMPLIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MERITO
XIII
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola “docente”, cancellare le parole “di ruolo”. Motivazione [Semplificazione attribuzione bonus merito personale docente precario]: la norma intende semplificare le procedure di attribuzione del bonus merito da parte del dirigente scolastico a tutto il personale docente in servizio della scuola, senza ulteriori costi aggiuntivi per lo Stato. XIV Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente: All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole “formazione continua dei docenti”, aggiungere le parole “di ruolo e precari, e del personale ata ed educativo”.
Motivazione [Semplificazione attribuzione card docente a personale ata, educativo e docente precario]: la norma intende semplificare le procedure di attribuzione della card docente a tutto il personale in servizio della scuola, senza ulteriori costi aggiuntivi per lo Stato.
CAPO 6.
SALARIO ACCESSORIO SUPPLENTI BREVI
XV
Al comma 1 dell’articolo 11, inserire la lettera c):
c) alle risorse da destinare per la corresponsione della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018, anche al personale con supplenza breve, a partire dall’a. s. 2019/2020, da utilizzate dall’apposita sezione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 1, comma 592 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Motivazione [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RPD e della CIA ai supplenti brevi]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per i supplenti brevi, in osservanza all’ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018. Agli oneri derivanti si provvede attraverso apposita sezione disposta per la valorizzazione della professionalità dei docenti disposta dalla precedente legge di stabilità.
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