Con quota 100, senza tale soluzione, si rischia di continuare ad abusare sui contratti a termine e a essere condannati dall’Europa. Si potrebbe anche reclutare dalle graduatorie d’istituto da cui lo Stato chiama la maggior parte dei supplenti sui posti vacanti, insieme ai nuovi concorsi se proprio non si vogliono riaprire le graduatorie ad esaurimento, come già fatto due volte nell’ultimo decennio: a chiederlo alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato, con due distinti emendamenti al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il cosiddetto decreto Semplificazioni, è stato il sindacato Anief. Chiesta anche la salvaguardia dei ruoli conferiti e l’assunzione pure degli idonei degli ultimi concorsi.
Con queste richieste, formalizzate lunedì scorso in audizione, l’organizzazione che opera in difesa dei lavoratori della scuola intende dare una prima risposta all’altissima percentuale di precarietà del mondo scolastico, più che doppia rispetto agli altri comparti, diventata ancora più preoccupante dopo che nell’anno in corso la supplentite anziché ridursi è tornata pericolosamente a crescere, superando i 150 mila contratti a tempo determinato con scadenza 30 giugno o 31 agosto 2019. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se non si dà seguito alle nostre richieste, considerando anche i pensionamenti derivanti da quota 100 e la tendenza a disertare le convocazioni per mancanza di aspiranti dalle graduatorie concorsuali e permanenti, nel prossimo mese di settembre la situazione del precariato potrebbe esplodere.
La situazione del precariato scolastico è diventata sempre più pesante dopo che, nell’anno passato, è giunta la decisione di licenziare quasi 7 mila maestri con diploma magistrale, con anno di prova superato, dando seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2017 che però a breve, il 20 febbraio prossimo in plenaria, potrebbe essere rivista dal medesimo organo di giustizia superiore. Anche in loro soccorso verrebbe la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, attraverso le quali non si farebbe altro che confermare quanto fatto in Italia sino al 2010 con centinaia di migliaia di aspiranti docenti, i quali avevano svolto lo stesso percorso selettivo e formativo di chi oggi si vede sbattuta la porta in faccia.
GLI EMENDAMENTI
In particolare, con l’emendamento Anief ha chiesto l’emanazione di un decreto del ministro dell’Istruzione “da emanarsi entro il 30 giugno 2019”, in modo da prevedere “l’inserimento, a domanda” nelle GaE “di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo”.
A spingere verso questa soluzione è stato anche il venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all’abuso dei contratti a termine, introdotte il comma 132 dell’unico articolo della Legge 107/15 e del limite ai contratti a termine di cui all’art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all’esame della Commissione UE NIF 4231/2014: a fronte di queste mancanze, urge, ha scritto Anief, “una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento”. La norma permetterebbe anche di reclutare a tempo determinato i circa 33 mila posti in organico di diritto non assegnati durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio. Il tutto, avverrebbe senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Anief, infine, ha chiesto che nel caso in cui la graduatoria permanente dovesse risultare “esaurita e rimangano posti ad essa assegnati”, si proceda “all’assunzione dalle graduatorie d’istituto”, a loro volta “trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione che viene confermato nei ruoli dopo il superamento dell’anno di formazione e di prova come disciplinato dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Tale procedura di reclutamento del personale docente implicherebbe anche la soppressione del concorso previsto dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 59/2017 e riservato “al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto con 36 mesi di servizio, sprovvisto di abilitazione, attualmente impegnato per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche”.
LA VIA DEI RICORSI
Alla luce di ciò, ad oggi la via giudiziaria rimane l’unica percorribile per i precari che non vogliono invecchiare come supplenti e ottenere giustizia. Ancora di più dopo le buone notizie dalla curia europea, con l’avvocato generale Szpunar della Curia europea che si è detto d’accordo con le tesi della Commissione UE e del docente ricorrente Rossato che, una volta assunto in ruolo dopo diversi anni di precariato, chiedeva giustamente il risarcimento per l'abuso dei contratti a termine. E anche dopo la recente sentenza C-331/17 Sciotto, emessa dalla Corte di Giustizia Europea il 25 ottobre scorso, attraverso la quale è stato stabilito che i Paesi membri devono provvedere alla “conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa”, ovvero 36 mesi anche non continuativi qualora stiano operando su posto vacante e disponibile.
In attesa di comprendere se le richieste su avvio doppio canale di reclutamento e riapertura GaE avranno effetto, Anief conferma le preadesioni al ricorso gratuito per il personale di ruolo interessato ad ottenere dalle due alle dodici mensilità di risarcimento in caso di pronuncia conforme della Corte di giustizia e di superamento delle sentenze della Corte suprema italiana: per aderire basta andare sul Portale Anief. Parallelamente, il giovane sindacato continua la sua battaglia giudiziaria per l’immissione in ruolo per chi ha svolto almeno 36 mesi di supplenze su posto vacante e disponibile, per chi è ancora precario: anche in questo caso, gli interessati possono consultare la sezione apposita del portale Anief.
PER APPROFONDIMENTI:
AS 989
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Proposte di modifica
agli articoli 10 e 11 del Decreto – Legge 14 dicembre 2018, n. 135
Emendamenti ANIEF
CAPO 1.
SEMPLIFICAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE, TFA SOSTEGNO
I
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento di tutto il personale abilitato in occasione dell’aggiornamento delle GAE]: Le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relative al nuovo concorso a cattedra e all’abbandono della formazione iniziale universitaria, unite al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all’abuso dei contratti a termine di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all’art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all’esame della Commissione UE NIF 4231/2014, richiedono una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento. La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.
II
Al comma 2 dell’articolo 10, aggiungere il seguente:
All’articolo 399, comma 2, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: “Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione dalle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione che viene confermato nei ruoli dopo il superamento dell’anno di formazione e di prova come disciplinato dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Conseguentemente all’articolo 17, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole “di ciascuna provincia” inserire “e delle graduatorie d’istituto”.
Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente Delle graduatorie d’istituto con estensione del doppio canale di reclutamento alle suddette graduatorie ma provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto con 36 mesi di servizio, sprovvisto di abilitazione, attualmente impegnato per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, richiede una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente abilitato e non con l’utilizzo del doppio canale di reclutamento attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie d’istituto da ridefinire per provincia, in assenza di personale abilitato presente nelle graduatorie ad esaurimento. La norma risponde alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del relative al nuovo concorso a cattedra e all’abbandono della formazione iniziale universitaria, al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all’abuso dei contratti a termine di cui all’articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all’art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all’esame della Commissione UE NIF 4231/2014. La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell’ultimo triennio. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa.
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