In VII Commissione del Senato, presentati 25 emendamenti alla proposta di “Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti”. La metà vede come primi firmatari i senatori Loredana De Petris (Liberi e Uguali) e Roberto Berardi (Forza Italia) come segnalati da Anief: si va dalla stabilizzazione dei precari alla riapertura delle GaE, dalla mobilità straordinaria al limite dell’utilizzo dei potenziatori quali tappabuchi.
“Ancora una volta Anief - dichiara Marcello Pacifico, suo presidente nazionale - si è fatta interprete delle istanze del mondo della scuola e ha proposto soluzioni per risolvere alcuni problemi che sono vere e proprie piaghe del sistema: il reclutamento e la mobilità del personale. Questi temi sono stati accolti da alcuni senatori e affrontati in specifiche proposte emendative come richiesto dalla nostra associazione, unica ad essere ascoltata nonostante non sia stata inspiegabilmente audita dalla VII Commissione, a differenza di altre sigle o associazioni che hanno depositato le loro memorie. Con gli emendamenti 1.23 BERARDI, GIRO e 1.0.3 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA s’intende stabilizzare a partire dall’a.s. 2019/2020 tutto il personale precario con 36 mesi di servizio, con le debite coperture finanziarie, come peraltro richiesto dallo stesso Presidente Pittoni della VII Commissione nella sua proposta di legge (AS 335), cui riteniamo - coerenza vuole - darà il suo voto favorevole. La norma sarebbe tanto più opportuna dopo la cancellazione del concorso riservato al personale precario con 36 mesi di servizio, l’abolizione del limite alle supplenze e la fine del fondo per i risarcimenti, tutti elementi che potrebbero trasformare la denuncia Anief 4231/2014 in procedura d’infrazione da parte della Commissione europea”.
“Gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA e 1.22 BERARDI, GIRO ripercorrono – continua il sindacalista autonomo - un testo già approvato, anche se per errore, in sede di conversione del decreto legge n. 91 (Milleproroghe) che vuole riaprire le graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato, incluso i diplomati magistrale e gli Itp. La norma risolverebbe il problema del prossimo licenziamento di 50 mila insegnanti a giugno, farebbe coincidere la domanda con l’offerta e coprirebbe le attuali altre 50 mila cattedre andate scoperte durante le ultime convocazioni. L’attuale maggioranza vorrà finalmente dare una risposta favorevole alle migliaia di precari abilitati?”
L’emendamento 1.19 BERARDI, CANGINI, MOLES, GIRO prende atto della fine degli ambiti territoriali e della necessità di ripercorrere la strada di una mobilità straordinaria su tutti i posti in organico per rispondere alle istanze dei docenti esiliati e immobilizzati. Un limite all’utilizzo del personale in organico di potenziamento per le supplenze è inserito negli emendamenti analoghi 1.18 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA e 1.17 BERARDI, GIRO, mentre le proposte 1.15 BERARDI, CANGINI, MOLES, GIRO e 1.14 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA chiariscono come la futura mobilità, come già disciplinata nell’ipotesi di contratto sottoscritta a fine dicembre, operi tra comuni, province e regioni. Della determinazione dei criteri relativi all’assegnazioni su più comuni del personale con completamento orario su più cattedre si occupano, infine, gli emendamenti 1.10 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, 1.9 BERARDI, GIRO e 1.8 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA.
Testo degli emendamenti segnalati da Anief
1.23
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 109, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) attraverso la trasformazione dell'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, per il personale che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione; all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.0.3
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni relative al personale scolastico)
1.A decorrere dall'anno scolastico 2019/20, i contratti a tempo determinato del personale docente ed ATA, che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato.»
Conseguentemente dopo l'articolo 1-bis) aggiungere il seguente:
«Art. 1- ter (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)
- 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
" b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";
"b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".»
1.0.2 (testo 2)
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis (Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)
- 1. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020 per il successivo triennio.»
1.22
Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:
"A partire dall'anno scolastico 2019/20 sono riaperte le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."
1.19
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
" f-bis) dopo il comma 108, è inserito il seguente:
"108-bis. Sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria a livello nazionale nel triennio 2019/2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.18
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il seguente:
"73–quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado."
1.17
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il seguente:
"73–quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore settimanali superiore a quattro nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
1.15
Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis» aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, comuni e province."
1.14
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: "Dall'anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, comuni e province."
1.10
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:
"L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'art. 22, comma 8 lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 ."
1.9
Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:
"L'assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di indisponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e sezioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando l'istituto del confronto per l'assegnazione a plessi situati nello stesso comune di cui all'articolo 22, comma 8, lettera b2) del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018. All'onere derivante dai precedenti due periodi, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
1.8
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "massimo di due", aggiungere le seguenti: "comuni, secondo il criterio di facile raggiungibilità".
Dal sito della Commissione, è possibile scaricare le richieste delle altre sigle sindacali o associazioni audite, mentre Anief, poiché non è stata audita nonostante formale, tempestiva e reiterata richiesta, ha inviato, comunque, le sue proposte emendative per via telematica.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA e P.A. – A 3,3 milioni di dipendenti stipendi incrementi tra 8 e 14 euro dal 1° aprile 2019
Stipendi, per il governo già è tanto che non sono diminuiti. Replica Anief: ragionamento folle
Ai docenti aumenti medi di 17 euro, a chi non lavora 780 euro di reddito di cittadinanza: è giusto?
PA e SCUOLA – Sì del Parlamento agli aumenti proletari dei dipendenti pubblici