Mentre sono stati dichiarati inammissibili le proposte sul versamento della RIA nel salario accessorio e sull'esonero dei presidi dalle responsabilità penali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (10.6, 10.7, 10.22, 10.23, 11.12, 11.13, 11.14), cionondimeno saranno votati in settimana quelli che intendono stoppare il portfolio (10.38) e autorizzare l'utilizzo dei fondi non spesi per tutte le attività che riguardano l'istituzione scolastica (10.5) del senatore Antonio Iannone. Importanti per semplificare il lavoro dei dirigenti scolastici e delle segreterie anche l'approvazione degli emendamenti analoghi (10.29, 10.30, 10.31) dei senatori di opposizione e di maggioranza Alessandra Maiorino, Michela Montevecchi, Agnese Gallicchio, Marco Pellegrini (Movimento 5 Stelle) , Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia (Liberi e Uguali) Antonio Iannone (Fratelli d’Italia).
Utilizzo delle risorse non impegnate per altri fini legati all'autonomia scolastica
10.5
Iannone
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l'utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo "La Buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall'articolo 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F"».
Semplificazione delle procedure di rendicontazione dei fondi utilizzati su PON E FESR
10.29
Maiorino, Montevecchi, Gallicchio, Marco Pellegrini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con il decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì disciplinata la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dai decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.
10.30
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».
10.31
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».
Semplificazione sulle procedure di valutazione tra i dirigenti della stessa area dell'istruzione e della ricerca
10.38
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste peri dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente; a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002».
10.39
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002.»
EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI SULLA SICUREZZA
10.6
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
2 ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».
10.7
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nell'ipotesi dì pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, ai fine di trovare una soluzione alternativa utile ai prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
2-ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, alfine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».
Udir Sicurezza
10.22
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente Titolo:
"TITOLO XIII-bis.
(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)
Art. 303-bis.
(Individuazione del datore di lavoro)
Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 303-ter.
(Potere inibitorio e d'interdizione)
- 1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.
- 2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
Art. 303-quater.
(Obblighi del proprietario dell'immobile)
- 1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell'immobile mediante l'ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.
- 2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell' ASP - sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale.
- 3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.
- 4. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.
- 5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.
Art. 303-quinquies.
(Obblighi del dirigente scolastico)
- 1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al proprietario dell'immobile e al Prefetto.
- 2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.
- 3. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo re-stando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.
Art. 303-sexies.
(Impegni economici)
- 1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P
- 2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.
- 3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.
- 4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.
Art. 303-septies.
(Lavori in appalto)
- 1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
- 2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.
Art. 303-octies.
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