Risulta necessario sanare la posizione dei ricorrenti contro le procedure concorsuali del 2011 per diventare capo d’istituto, nell'interesse di risolvere il contenzioso pendente presso il giudice delle leggi. L'unico modo per tutelare le immissioni in ruolo dei presidi assunti non è certo quello di pensare una nuova procedura riservata, magari con accesso diretto all'orale. A questo punto, rimane sempre più in bilico la posizione dei 500 nuovi dirigenti assunti a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 499 del 20 luglio 2015. Marcello Pacifico (Anief-Udir): In questo modo si va a ledere l’uguaglianza di trattamento e si va a complicare ancora di più il già alto numero di istituti senza dirigente scolastico e assegnati in reggenza. Se si vuole evitare il rischio della bocciatura dalla Consulta, l’unica soluzione da attuare rimane l'approvazione degli emendamenti presentati dell'opposizione.
Il Parlamento potrebbe risolvere l’annosa vicenda dei ricorrenti al Concorso 2011 per Dirigente Scolastico, estendendo la procedura riservata, e facendo cadere le differenze di trattamento sancite dalla norma sotto scrutinio: i commi da 87 a 90, che hanno previsto la possibilità solo per alcune categorie di concorrenti delle procedure concorsuali 2004, 2006 e 2011, di partecipare a una procedura riservata. Si chiede, quindi, di non adottare decisioni pilatesche che possano compromettere pure l’assunzione di circa 500 nuovi dirigenti, disposta a seguito delle procedure riservate disposte dal D. M. n. 499 del 20 luglio 2015.
Quella strada, decisa durante la precedente legislatura, ha infatti portato ad una palese disparità di trattamento nei confronti dei ricorrenti al bando del 2011 consentendo l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, previa procedura riservata, ai soli ricorrenti delle procedure concorsuali 2004 e 2006 e ai quei candidati che pure avevano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.
È possibilista Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e Udir: “Ci aspettiamo che a dirimere la questione, anziché le aule di giustizia, sia il Parlamento, attraverso l’indizione di una soluzione di accesso ai corsi formativi analoga a quella già approvata per rispettare il principio di uguaglianza e salvaguardare realmente la posizione dei presidi già assunti.
A questo punto, appare opportuno più che mai approvare gli emendamenti (10.4, 10.10, 10.11, 10.12), come già ribadito, presentati dai senatori dell'opposizione (Forza Italia, Liberi e Uguali, Fratelli d'Italia) Luigi Vitali, Roberto Berardi, Dario Damiani, Alessandrina Lonardo, Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia: la loro azione è atta a tutelare la nomina in ruolo dei 500 dirigenti scolastici che hanno superato l’iter concorsuale riservato di cui alla legge 107/2015 e la partecipazione di tutti gli altri ricorrenti avverso il bando del 2011 che si sono rivolti alla Consulta. La soluzione, che metterebbe un freno al potenziale contenzioso, passa per l’approvazione dell’emendamento che ripristinerebbe la giustizia prima del pronunciamento della Consulta tra qualche mese.
L’ELENCO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN SENATO AL DL “SEMPLIFICAZIONI”:
Semplificazione gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2011
10.4
Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»
10.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo il comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:
87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis».
10.11
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107,i ricorrenti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».
10.12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»
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