L’opposizione presenta ulteriori proposte salva-scuola: dopo le indicazioni di Anief, ricevuta in audizione nei giorni scorsi, da Forza Italia vengono presentati importanti emendamenti al decreto Semplificazioni, il ddl n. 989 già approvato alla Camera, su cui presto si dovrà esprimere l’Aula di Palazzo Madama. Le richieste riguardano i dirigenti scolastici, il precariato eterno ed altri temi centrali per il miglioramento dell’offerta formativa rivolta alle nuove generazioni. Le modifiche verranno valutate e votate nelle prossime ore. Marcello Pacifico (Anief-Cisal) si appella al buon senso dei senatori: approvare questi emendamenti significherebbe legiferare a favore della scuola, di chi vi lavora e di chi vi si reca ogni giorno per formarsi. Anche perché la scuola ha bisogno estremo di nuovi presidi ed insegnanti, ma anche di docenti specializzati sul sostegno, considerando gli oltre 50 mila attuali posti vacanti, oltre ai precari storici curricolari da collocare in ruolo, come ci chiede l’Ue da tempo. E pure di una valutazione diversa dei capi d’istituto. In caso contrario, toccherà ai tribunali intervenire per mettere ordine dove il legislatore è mancato.
Gli emendamenti 10.2 (VITALI, BERARDI) e 10.4 (VITALI, BERARDI, DAMIANI) puntano a garantire, attraverso l’avvio di “una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive”, la stabilizzazione dei 500 dirigenti scolastici che hanno superato la procedura concorsuale riservata di cui alla legge 107/2015 e, nel contempo, la partecipazione alla stessa di tutti gli altri ricorrenti contro il bando del 2011 che si sono rivolti alla Consulta, prima che si pronunci la stessa Corte Costituzionale nel prossimo mese di aprile. In questo modo si estenderebbe la procedura riservata facendo però cadere le differenze di trattamento sancite dalla norma sotto scrutini.
Dello stesso argomento tratta la richiesta di modifica 10.12 (LONARDO) che vorrebbe prevedere l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico, ai sensi del comma 87 e seguenti, a tutti coloro che “alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015”.
Con l’emendamento 10.13 (BERARDI, VITALI) si chiede invece la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento, le cosiddetto GaE, “con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019”, dando in questo modo la possibilità al personale interessato di presentare apposita domanda”, sempre se tali docenti, anche appartenenti al personale educativo, siano “in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale”.
Il 10.17 (BERARDI, VITALI) prevede poi l’ammissione in sovrannumero al corso TFA sostegno di tutti i docenti risultati idonei “a seguito di superamento del concorso ordinario", creando in tal modo i presupposti per la partecipazione al corso specializzante nella didattica da attuare per gli alunni disabili, il cui numero risulta ormai da diversi anni consecutivi in crescita esponenziale.
La richiesta emendativa 10.20 (BERARDI, VITALI), sempre al disegno di legge Semplificazioni, intende invece procedere alla riserva del 50% (incrementando quindi il 10% già previsto) dei posti del concorso a cattedra da assegnare ad insegnanti precari con almeno 36 mesi di servizio svolto.
L’ultima domanda di modifica, 10.39 (VITALI), prevede, infine, che dal prossimo anno scolastico la valutazione dei dirigenti scolastici si effettui “con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, si appella al buon senso dei senatori: approvare questi emendamenti significherebbe legiferare a favore della scuola, di cui vi lavora e di chi vi si reca ogni giorno per formarsi. Anche perché la scuola ha bisogno estremo di nuovi presidi ed insegnanti, ma anche di docenti specializzati sul sostegno, considerando gli oltre 50 mila attuali posti vacanti, oltre ai precari storici curricolari da collocare in ruolo, come ci chiede l’Ue da tempo. E pure di una valutazione diversa dei presidi a capo delle nostre scuole. In caso contrario, toccherà ai tribunali intervenire per mettere ordine dove il legislatore è mancato”.
GLI EMENDAMENTI SULLA SCUOLA AL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” PRESENTATI IN SENATO:
10.2
VITALI, BERARDI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
10.4
VITALI, BERARDI, DAMIANI
Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».
10.12
LONARDO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
10.13
BERARDI, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».
10.17
BERARDI, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».
10.20
BERARDI, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».
10.39
VITALI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.»
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