Continua l'incessante azione di tutela promossa dal sindacato Anief contro il mancato riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali per i precari e per ottenere il giusto risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi di servizio. Con sette sentenze ottenute dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (VA) fa registrare per il Ministero dell'istruzione una disfatta totale con una condanna a più di 200 mila euro tra risarcimento danni e progressioni stipendiali mai corrisposte. Marcello Pacifico (Anief): “I lavoratori precari non possono essere discriminati sotto nessun profilo ed è giunto il momento che anche il CCNL di settore riporti a chiare lettere tale assunto. Sarà l'Anief a portare la voce dei precari ai tavoli della contrattazione”. Sempre possibile aderire gratuitamente ai ricorsi promossi dall'Anief.
La reiterazione di contratti a termine su posti vacanti oltre i 36 mesi di servizio configura senza ombra di dubbio un “danno da precariato” perpetrato dal Miur in aperta violazione di norme imperative comunitarie, questo quanto emerge a chiare lettere dalle sette sentenze ottenute dai legali Anief in favore di altrettanti docenti precari della provincia di Varese che ora saranno risarciti dal Ministero dell'Istruzione per un totale che supera i 200 mila euro. Confermato, anche, pieno diritto dei lavoratori precari a percepire gli scatti di anzianità, anche durante il servizio svolto con contratti a termine.
Il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio (Va), infatti, ha accolto senza riserve le tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato con una condanna esemplare comminata a carico del Miur. Le sentenze evidenziano come “è pacifico l’abuso del ricorso ai contratti a termine da parte dell’amministrazione convenuta. I contratti a termine stipulati dalla ricorrente denotano un’assoluta mancanza dei requisiti della temporaneità e dell’eccezionalità e, con ciò, il loro carattere abusivo. La mancanza del requisito della temporaneità, invero, è in re ipsa stante il mero dato cronologico di un rapporto di lavoro protrattosi per 12 anni. Quanto alla mancanza del requisito dell’eccezionalità, era onere dell’amministrazione convenuta provare l'esistenza in fatto di esigenze contingenti, variabili e neppure prevedibili che giustificassero il ricorso a contratti a termine. Tale onere non è stato soddisfatto”. Il legislatore stesso, inoltre, “ha riconosciuto l’esistenza di un danno derivante dalla mera reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi su posti vacanti (cioè su posti non coperti da un titolare temporaneamente assente) con l’istituzione di un fondo (di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016) per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi. Tale riconoscimento normativo dell’esistenza di un “danno da precariato”, configurabile senza dover allegare e dimostrare nient’altro se non l’ingiustificata reiterazione di contratti a termine, ha trovato pieno riscontro anche in recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione”.
Anche sul diritto agli scatti di anzianità durante il precariato la questione è ormai assodata e la discriminazione posta in essere dal Miur viene puntualmente condannata in tribunale: le sentenze ottenute dai legali Anief ribadiscono che la domanda deve essere accolta “in forza del principio di parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999; riguardo al quantum, è sufficiente per configurare un anno di anzianità la prestazione di servizio nell’ambito di un anno scolastico per almeno 180 giorni, come previsto dall’art. 489 D.Lgs. 297/1994”. Il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio, inoltre, tiene a precisare come “Nella fattispecie oggetto di giudizio non può applicarsi la prescrizione breve, quinquennale, perché il credito vantato dalla ricorrente non è meramente retributivo, ma deriva da violazione di direttiva comunitaria, ed è quindi soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cass. 10813 del 2011)”.
“Non si può più attendere oltre – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief - tutte le discriminazioni poste in essere nella contrattazione collettiva a discapito dei precari devono essere superate. La direttiva comunitaria 1999/70/CE non può essere ancora ignorata dopo quasi 20 anni e noi ci batteremo ai tavoli della trattativa perché finalmente il personale precario abbia il pieno riconoscimento di tutti i diritti: la stabilizzazione dopo 36 mesi di servizio, l'equiparazione stipendiale al personale di ruolo e i medesimi diritti anche riguardo le ferie, i permessi, la carta docente e le aspettative. Sarà l'Anief a portare, finalmente, la voce dei precari ai tavoli della contrattazione”. Il nostro sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari
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