Approvato emendamento 1.500 dei relatori che proroga l'aggiornamento delle GaE di un anno e blocca la mobilità per cinque anni. Anief non ci sta e ottiene dai senatori dell'opposizione Antonio Iannone, Roberto Berardi, Luigi Vitali, Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia, LeU, FI, FdI) la presentazione di nuovi emendamenti per stabilizzare i precari, riaprire le GaE, in favore degli Ata facente funzione e dei supplenti con 36 mesi sulla partecipazione ai concorsi. Se il Governo nel mettere la fiducia non approverà questi emendamenti, si assumerà la responsabilità politica di aggravare la precarietà nella scuola italiana e accelerare la procedura d'infrazione della Commissione Ue.
SCUOLA - Ancora novità per il reclutamento di docenti e dirigenti
Piuttosto che semplificare le norme, si complica la vita di precari e neo-immessi in ruolo senza risolvere il contenzioso pendente presso la Consulta sul corso-concorso per i presidi voluto dalla Buona scuola e che sarà discusso il 2 aprile. Pacifico confida in un intervento del Governo in extremis che recepisce almeno alcune proposte condivise dalle opposizioni.
LE ULTIME NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE PREVISTE NELL'EMENDAMENTO 1.500 RELATORI
Prevista per lunedì 28 gennaio 2019, in seduta plenaria al Parlamento, la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, Atto del Senato n. 989. Per la scuola si prevede la soppressione del corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, nuovi assunzioni di dirigenti tecnici, implementazione di nuclei di valutazione, previsto il compenso per i presidenti di commissione, vincolo quinquennale per tutti i docenti, proroga dell’aggiornamento delle GAE al 2019/20.
LE ULTERIORI MODIFICHE DEI RELATORI AL PROSSIMO CONCORSO DS
Suscita perplessità per la difficile interpretazione la norma proposta NELL'EMENDAMENTO 10.500 sul nuovo concorso da bandire a conclusione della procedura in corso: “nell'ambito del primo concorso bandito successivamente al 1º gennaio 2019, è assicurato un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, a tutti i concorrenti cui sia stata conferita, per almeno due interi anni scolastici, la qualifica di dirigente scolastico, e che abbiano svolto le relative funzioni, senza essere mai stati valutati negativamente. I predetti soggetti sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di cui al precedente periodo. A coloro tra i medesimi soggetti che abbiano, altresì, superato tutte le prove, sia scritte sia orali, di precedenti concorsi pubblici per dirigenti scolastici, è riservato il 50 per cento dei posti”. Sembrerebbe interessare i presidi incaricati o tutti quegli attuali presidi che potrebbero vedersi annullata la nomina per effetto della propria decisione della Consulta attesa dopo l'udienza del 2 aprile dopo la richiesta del Governo di rinvio della seduta di novembre in attesa delle modiche che avrebbe apportato alla legge 107/15 scrutinate. A tal proposito niente è stato scritto se non diversi emendamenti dell'opposizione che sanerebbero il contenzioso se recepiti nel maxi emendamento con l’estensione della procedura riservata a tutti i ricorrenti avverso il bando del 2011.
NUOVI 50 DIRIGENTI TECNICI
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, poi, è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta dirigenti tecnici, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie fermo restando il limite dei posti vacanti e disponibili nel relativo organico.
AUMENTO DEI COMPENSI PER I PRESIDENTI DI COMMISSIONE
L’emendamento in commento prevede inoltre una modifica del D. Lgs 62/2017 con la previsione di un compenso per i presidenti delle commissioni d’esame nel limite annuo massimo di 7,1 milioni di euro annui. La misura individuale del compenso sarà definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in considerazione del numero di classi per i quali è svolta la funzione. Nelle more della contrattazione la misura individuale del compenso sarebbe definita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Tale norma, però, dovrebbe essere estesa a tutti i membri delle commissioni come si evince anche dalla penuria nella ricerca di commissari per valutare i candidati dei nuovi concorsi della primaria.
AUMENTO DEL FONDO DELLE SCUOLE
A decorrere dal 2020 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, art. 1 comma 601 della legge 296/2016, è incrementato di 0,5 milioni di euro. Un piccolo segnale rispetto al deficit di stanziamento delle risorse per il settore istruzione nella media UE.
Il risparmio ottenuto dalla soppressione del corso-concorso per il biennio 2018-19, circa 15 milioni di euro, è utilizzato per il reclutamento di nuovi dirigenti tecnici e all’implementazione dei nuclei di valutazione; mentre i compensi per i presidenti di commissione sono coperti dalla corrispondente riduzione del fondo dell’offerta formativa, di cui all’art. 3 del 440/1997.
Il Testo prevede infine il vincolo quinquennale nella stessa scuola e nello stesso posto/classe di concorso per cinque anni per tutti i docenti, ledendo il principio di affidamento e ignorando la sorte dei 24 mila docenti che stanno concludendo il terzo anno del FIT mandato in pensione e non possono partecipare già alle procedure di mobilità. Anief con le opposizioni aveva chiesto esattamente il contrario vista l'abolizione degli ambiti territoriali e continua a sperare in una inversione a U dell’esecutivo in sede di fiducia per rispondere alle migliai di richieste dei docenti immobilizzati ed esiliati proprio dalla Buona scuola.
Disastrosa infine la proroga dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e di quelle di I fascia di Istituto al 2019/20. Chi l'ha ideata dimostra di non voler risolvere il problema del precariato e dovrebbe pagare di tasca propria i risarcimenti richiesti dai precari nei tribunali. Se nell'ultimo triennio si sono perse 60 mila immissioni in ruolo per mancanza di candidati nelle Gae, proprio perché ne è stato impedito l'aggiornamento con il cambio della provincia e l'inserimento dei 150 mila docenti abilitati nelle graduatorie di istituto, prevederne la proroga significa continuare con la supplentite e aggravare la posizione dell'Italia di fronte alla Commissione europea.
Scarica il testo integrale dell'emendamento 1.500
10.9
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dì interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».
Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
10.13
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».
10.14
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
10.15
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di consentire l'esonero dall'eventuale prova preselettiva e la partecipazione, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 863 del 18/12/2018, anche agli assistenti amministrativi che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione prevista dal bando, all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni dì servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi", sono sostituite dalle seguenti: "Gli assistenti amministrativi che, alla data di scadenza della domanda dì partecipazione al concorso pubblico di cui al presente comma, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
2-ter. Al decreto ministeriale del 18 dicembre 2018, n, 863, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5 dell'articolo 2, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6";
- b)al comma 6 dell'articolo 2, dopo le parole: "nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", sono aggiunte le seguenti: "e i soggetti di cui al precedente comma 5"».
10.17
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».
10.18
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 792 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».
PER APPROFONDIMENTI:
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Il 2019 sarà l’anno dei concorsi e del nuovo reclutamento, ma non della fine del precariato