L'Anief travolge il Miur anche in Corte d'Appello in favore del personale precario: respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione e confermato il diritto del personale precario a percepire la medesima retribuzione spettante al personale di ruolo, anche con l'applicazione della “clausola di salvaguardia” prevista nella contrattazione nazionale, che riconosce il diritto alla fascia stipendiale 3-8 a quanti hanno prestato servizio precedentemente al 2010. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire airicorsi mirati per la tutela dei lavoratori precari della scuola
Una docente precaria, tutelata in tribunale dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Alberto Agusto, ha ottenuto il riconoscimento del diritto a percepire gli scatti di anzianità nonché l’applicazione della clausola di salvaguardia in riferimento alla fascia stipendiale 3-8 anni anche se presta servizio con contratti a termine. La nuova sentenza ottenuta presso la Corte d'Appello di Genova dal giovane sindacato, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori della scuola, ancora una volta, condanna il Miur per l'evidente penalizzazione cui sono sottoposti i lavoratori precari a causa del mancato riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione calcolata in base agli effettivi anni di servizio svolti, anche se con contratti a termine.
Accertata, dunque, la fondatezza delle tesi patrocinate dai legali Anief la sentenza della Corte d'Appello di Genova evidenzia come “la disparità tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato rinvenibile nella clausola di salvaguardia contenuta nel contratto collettivo del 2011 non si fonda su un’oggettiva diversità delle prestazioni lavorative bensì esclusivamente sul fatto che le parti collettive hanno voluto evitare che i lavoratori a tempo indeterminato i quali avevano maturato già un anno di anzianità alla data del 4 agosto 2011 fossero pregiudicati dall’operatività delle clausole peggiorative in materia di progressione stipendiale nel frattempo sopravvenute, e hanno dunque consentito loro di maturare la progressione stipendiale nei termini di cui al C.C.N.L. precedente. Non pare dunque corretto affermare che la tutela dell’aspettativa dei lavoratori a tempo indeterminato integri gli estremi delle “ragioni oggettive” che giustificano la disparità di trattamento. Anche perché in sostanza tali ragioni consisterebbero nella stessa stabilità del rapporto ed integrerebbero un motivo di disparità fondato unicamente sulla diversa tipologia contrattuale, in contrasto con quanto previsto dall’ordinamento interno ed euro-comunitario”.
“La sentenza n. 22558/2016 della Corte di Cassazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è chiara e ha ribadito, confermando precedenti pronunce analoghe, che la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine l’anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente disapplicazione delle disposizioni contrattuali che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La Corte d'Appello ci ha dato ragione anche sul diritto dei precari all'applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” prevista proprio nella contrattazione nazionale all’art. 2, comma 3, del CCNL di comparto del 2011 che prevede il mantenimento del gradone 3-8 per il personale assunto entro l'a.s. 2010/2011. Con la nostra rappresentatività – conclude Pacifico - chiederemo a gran voce ai tavoli della trattativa di superare tutte le disparità di trattamento poste in essere a discapito dei lavoratori precari, tra cui anche l'illegittimo mantenimento del personale non di ruolo al livello stipendiale iniziale anche dopo anni di servizio”.
La Corte d'Appello di Genova, infatti, nel respingere l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, specifica come “Sulla scorta di tale principio, e richiamato quanto esposto poc’anzi circa l’assenza di ragioni obiettive per non applicare anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 3, del CCNL del 2011, deve dunque rilevarsi che tale clausola pone una disparità di trattamento fra coloro che all’1° settembre 2010 avevano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e coloro che, come l’odierna appellante, erano stati assunti a tempo determinato, in quanto attribuisce solo ai primi il diritto a percepire “ad personam” il trattamento economico corrispondente alla fascia 3-8 anni fino al conseguimento della fascia 9-14 anni” e condanna il MIUR alla rifusione, in favore della docente precaria, delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 900 oltre spese generali, IVA e CPA.
Il sindacato ricorda ai propri iscritti che per aderire ai ricorsi Anief e ottenere anche durante il periodo di precariato il diritto alle progressioni di carriera, è sufficiente andare nella specifica pagina riservata del sito Anief.