La Retribuzione Professionale Docenti negata dal Miur ai supplenti temporanei e riconosciuta solo ai lavoratori con contratto a termine almeno al 30 giugno o di ruolo, deve invece essere riconosciuta a tutti i lavoratori a prescindere dalla durata del contratto. Questo quanto ottenuto dai legali Anief presso i Tribunali del Lavoro di Ivrea e Torino con la conferma che il Ministero dell'Istruzione, negando tale emolumento al personale ATA e docente con supplenze brevi e saltuarie, commette un'ingiustificata disparità di trattamento vietata dalla normativa comunitaria. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.
Sono ben 6 le sentenze ottenute in Piemonte dai legali Anief che condannano il Miur a corrispondere ad altrettanti lavoratori con cui aveva stipulato contratti brevi e saltuari per sostituzione di personale assente la Retribuzione Professionale Docente che ammonta mensilmente a circa 165 euro. Per 6 docenti, dunque, il Miur è stato condannato a risarcire oltre 10.000 euro per la spettanza mai corrisposta e ulteriori 9 mila euro di spese di soccombenza. “La Corte di Cassazione è stata chiara – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - e il Miur non ha davvero più scuse nel non riconoscere anche ai supplenti brevi e temporanei la Retribuzione Professionale Docenti o il Compenso Individuale Accessorio per gli ATA. È solo una delle tante odiose discriminazioni che continua illegittimamente a perpetrare. Come sindacato ribadiamo il nostro secco NO a qualsiasi tipo di discriminazione ingiustificata nei confronti dei lavoratori precari della scuola!”.
Le 6 sentenze, infatti, evidenziano senza ombra di dubbio come il Miur abbia “negato il riconoscimento dell’emolumento al personale assunto per supplenze brevi e saltuarie, introducendo con tale distinzione una discriminazione ingiustificata tra i supplenti temporanei e i dipendenti di ruolo, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro europeo recepito nella Direttiva 1999/70/CE”, ribadendo che “il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Ricorsi accolti, dunque, con relativa condanna del Ministero dell'Istruzione a corrispondere ai 6 docenti la Retribuzione Professionale Docenti per tutta la durata dei tanti contratti a termine stipulati in ogni anno scolastico per supplenze temporanee per un totale che supera i 10 mila euro di risarcimento più interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo, oltre a corrispondere loro le spese di lite quantificate in un totale di 7.250 euro oltre IVA e CPA.
Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.