Anche per il personale ATA immesso in ruolo a partire dal 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” presente nel CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”, ma solo per chi è già in servizio a tempo indeterminato. A confermarlo il Tribunale del Lavoro di Larino (CB) con una sentenza impeccabile che accoglie il ricorso Anief e riconosce a una collaboratrice scolastica il diritto all'immediato e integrale computo di tutto il servizio svolto prima dell'immissione il ruolo e l'applicazione del precedente scaglione stipendiale “3-8”, riconosciuto solo al personale entrato in ruolo prima del 2011. Marcello Pacifico (Anief): “Anche questa volta abbiamo ottenuto giustizia per il personale ATA da troppi anni sfruttato dal Miur”.
La sentenza, ottenuta grazie all'esperienza dei legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Raffaele Bucci, arriva dal Tribunale del Lavoro di Larino (CB) e riconosce il diritto di una collaboratrice scolastica, immessa in ruolo proprio dal 1° settembre 2011, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato (ben 11 anni di contratti a termine che coprivano praticamente tutto l'anno scolastico) e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a tempo determinato a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva ai lavoratori il diritto al gradone retibutivo 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Il Giudice del Lavoro, infatti, dà pieno accoglimento alle tesi patrocinate dal nostro sindacato e, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla normativa comunitaria, “condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a riconoscere alla ricorrente il servizio preruolo prestato nelle scuole statali, con relativo riconoscimento per intero dell'effettiva anzianità di servizio, computando la clausola contrattuale di salvaguardia della fascia retributiva 3-8 anni” condannando, di conseguenza, il Miur al pagamento delle differenze retributive mai riconosciute alla lavoratrice.
“Ancora una vittoria per il personale ATA ottenuta dal nostro sindacato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - l'applicazione della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, pur se entrati in ruolo in data successiva al 2011, doveva essere riconosciuta in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria. Anche questa volta abbiamo ottenuto giustizia in tribunale”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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