Vera inclusione, continuità didattica, regolamentazione dei posti da attivare, vincolo del numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel PEI: le richieste sono presenti nel piano di modifica dell’Anief al Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586, presentato alla V Commissione del Senato della Repubblica
Il giovane sindacato, guidato da Marcello Pacifico, chiede una distribuzione equa e ragionata dei posti di corsi di specializzazione, a differenza di quanto è stato fatto in occasione del precedente bando. Oltre all’esiguità dei docenti specializzati, che quest’anno ha portato ad assegnare l’80 per cento delle cattedre scoperte a insegnanti senza specializzazione, c’è però anche un’altra grande falla nel sistema che regola il sostegno agli alunni disabili: quella della permanenza obbligata, prevista dalla Legge n. 128 del 2013, di una cattedra su tre nell’organico di fatto anziché in quello di diritto, che quindi assegna oltre 50 mila posti l’anno necessariamente ai supplenti.
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
AS 1586
Emendamenti all’articolo 28 e all’articolo 40
Interventi relativi ad assegnazione, formazione, reclutamento su posti di sostegno
28.14.1
Al comma 4, inserire il seguente comma:
“Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l’anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente.”
Motivazione [regolamentazione posti da attivare per TFA sostegno]: in considerazione della grave carenza di personale specializzato e alle incongruenze già rilevate nelle procedure di specializzazione previste per l’a.a. 2018/19 risulta necessario determinare il numero di posti in relazione effettive necessità del territorio e non sulla base delle disponibilità degli atenei come avvenuto.
28.14.2
Al comma 4, inserire il seguente comma:
Al comma 2, dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: “in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell’articolo 6.”
Motivazione [assegnazione ore di sostegno]: per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità si rende necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel PEI – frutto della collaborazione di tutto il team che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell’amministrazione. Giova ricordare che i contenziosi che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del personale docente di sostegno, oramai, hanno effettivamente visto quasi sempre soccombere il MIUR.
40.1.1
Al comma 1, inserire il seguente comma:
“Le risorse di cui al precedente comma, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, devono essere utilizzate prioritariamente per la stabilizzazione nei ruoli dello Stato, da definire nel prossimo rinnovo contratto, del personale di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia già maturato trentasei mesi di servizio come assistente all’autonomia e alla comunicazione.”
Motivazione [stabilizzazione degli assistenti alla comunicazione e all’autonomia]: l’integrazione scolastica assicura il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni con disabilità, perciò la continuità dell’azione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione richiede un intervento del legislatore. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 40 del presente provvedimento si rammenta che l'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un aumento di 25 milioni di euro annui del «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», che arriverà ad un importo pari a 100 milioni di euro all'anno nel triennio 2019-2021, questi fondi sono da impiegare prioritariamente per la stabilizzazione del personale che garantisce l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione perché sia assicurato il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità.
40.1.2
Al comma 1, inserire il seguente comma:
“All’articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: “I posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”
Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzione n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l’impatto finanziario ci si avvale del fondo di cui al precedente comma.
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