Altre priorità per il giovane sindacato: ripristinare le fasce stipendiali dei neo assunti della scuola post 2011, estendere la carta del docente a precari, Ata e personale educativo, ridurre da cinque a tre anni il vincolo di permanenza dei neo assunti, superare il divieto di comando, distacco, utilizzo presso altra amministrazione del personale scolastico. Queste richieste sono presenti nel piano di modifica dell’Anief al Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586, esposto alla V Commissione del Senato della Repubblica
Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo. Per il sindacato Anief è un punto fermo e irrinunciabile per conciliare diritto al lavoro e diritto alla famiglia. Nonostante quest’anno la scuola italiana abbia fatto i conti con tantissimi posti vacanti e disponibili, con numeri record di supplenze annuali (oltre 200 mila), il Miur non si è spinto oltre a quote allargate sui trasferimenti fuori provincia dei docenti, introdotte con il contratto sottoscritto a dicembre sulla mobilità del personale, per colpa proprio delle quote concordate con i sindacati firmatari di contratto: per l’anno scolastico 2019/20 sono previsti il 40% di trasferimenti interprovinciali e il 10% di passaggi di ruolo; per il successivo, il 30% di trasferimenti interprovinciali e il 20% di passaggi; per l’anno scolastico 2021/22, il 25% di trasferimenti interprovinciali e il 25% di passaggi.
Tra le richieste del giovane sindacato, inoltre, ce ne sono altre ineludibili, che Anief da tempo propugna. Una, ad esempio, è l’estensione della carta del docente a precari, Ata e personale educativo, carta per cui erano anche previsti tagli nel Def nei mesi scorsi. Un’altra è la riduzione del vincolo di permanenza da cinque a tre anni. Per via del vincolo quinquennale si potrebbe ripetere la stessa ingiustizia perpetrata con i docenti ingabbiati dalle diverse procedure di reclutamento e di mobilità attuate all'indomani dell'approvazione della legge 107/2015. Il giovane sindacato chiede fin da adesso di cancellare il vincolo di permanenza di un quinquennio, senza la possibilità di trasferimento o assegnazione provvisoria. Si tratta di una disposizione incostituzionale come già approvata nel 2011, con la Legge 106, e modificata dal Parlamento, grazie sempre alla denuncia di Anief, nel 2013, con la Legge 128/13 quando si riportò a un triennio il blocco dei trasferimenti. Anief chiede anche che venga superato il divieto di comando, distacco, utilizzo del personale scolastico presso altre amministrazioni statali, la mobilità intercompartimentale.
GLI EMENDAMENTI ANIEF ALLA LEGGE DI BILANCIO
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022
AS 1586
Interventi relativi allo stato giuridico e alla mobilità del personale scolastico
28.14.8
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
“Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:
- a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
- b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola “predette”;- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente
eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
- c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
- d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto post 2011, lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.
[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l’ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.
[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.
La copertura finanziaria per le proposte di cui alle lettere a), b), c), d) è garantita dalle risorse del fondo di cui al comma 200 articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 incrementato dal presente provvedimento.
28.14.9
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
“All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati”.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.
28.14.10
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
“All’articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3), di modifica dell’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola “quattro” con la parola “due”.
Motivazione [Riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza neo- assunti]: la norma vuole riportare il vincolo triennale già ripreso dalla legge 128/2013, attualmente vigente, e previgente alla legge 106/2011 per contemplare il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.
28.14.11
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
“All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto”.
Motivazione [Mobilità straordinaria per tutto il personale di ruolo]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, in vista dell’attuazione del nuovo concorso straordinario e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.
28.14.12
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
“Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell’articolo 1.”
Motivazione [superamento del divieto di Comando, Distacco e Utilizzo presso altra amministrazione del personale scolastico]: la norma non ha nessun costo per lo Stato in quanto il personale scolastico impiegato in altra amministrazione sarebbe totalmente a carico dell'amministrazione richiedente. Superando il divieto si eviterebbe una discriminazione del personale scolastico che è l’unico personale del pubblico impiego ad esserne escluso. Inoltre verrebbe favorito un ottimale utilizzo del personale con particolari competenze del settore scolastico anche in altri settori della pubblica amministrare e ciò contribuirebbe al miglior funzionamento di tutto apparato del pubblico impiego.
PER APPROFONDIMENTI:
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