Ancora una volta l'Anief vince in tribunale e dimostra la validità delle proprie tesi riguardo l'illegittimità, per contrasto con i principi costituzionali del merito, della IV Fascia delle Graduatorie a Esaurimento. Il TAR Lazio, con una nuova sentenza che dà piena ragione al nostro sindacato, annulla il Decreto Ministeriale n. 374/2019 di aggiornamento GaE nella parte in cui non consente ai laureati SFP, agli abilitati tramite i corsi Cobaslid e AFAM già inseriti nelle graduatorie in IV fascia, il corretto passaggio nella corrispondente III Fascia. Marcello Pacifico (Anief): “Il Ministero esegua e rispetti il giudicato: graduare in base al mero criterio della data di acquisizione del titolo abilitante è incostituzionale!”
Il TAR del Lazio, infatti, accoglie in toto le tesi sostenute dal nostro sindacato che aveva già ottenuto ragione nel 2017 e nel 2018 con sentenze emanate dal tribunale amministrativo sulla medesima questione e già passate in giudicato. La nuova sentenza ottenuta ieri dall'Avvocato Anief Salvatore Russo, annulla anche il nuovo Decreto Ministeriale n. 374/2019 di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento proprio rilevando come, una volta acquisito il requisito di ammissione, “l’unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli”.
In tale contesto, “considerato che i requisiti per accedere all’insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguito precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l’hanno conseguito”, con la conferma che la IV fascia istituita per le Graduatorie a Esaurimento è illegittima e da considerarsi a “carattere temporaneo” e non permanente come previsto, invece, dal Ministero dell'Istruzione, “in quanto sorta per sopperire all’esclusione dalle gae di alcune categorie di docenti”.
“Il TAR Lazio ci ha dato ragione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e ha ribadito che non si poteva distinguere la graduatoria in fasce e non potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, sono stati collocati in fasce precedenti, sia perché non è disposto dalla L. 124/99, che così viene ad essere violata, sia perché in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1° (imparzialità della P.A.) e 51 comma 1° (accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della Costituzione. Ribadiamo ancora una volta – conclude il presidente Anief - che l'unica vera strada per sanare tutte le illegittimità perpetrate a danno dei docenti abilitati negli ultimi 10 anni è la riapertura delle Graduatorie a Esaurimento”. Tutti i ricorrenti che si sono affidati con fiducia ai legali Anief per la tutela dei propri diritti, dunque, riceveranno nei prossimi giorni specifiche istruzioni da parte dell'Ufficio legale Anief per rivendicare immediatamente presso gli Ambiti Territoriali di proprio interesse il loro giusto diritto al passaggio dalla IV alla III Fascia delle GaE per tutte le classi di concorso interessate dal ricorso.