A seguito della pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4/3/2020 ((GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020), ANIEF EMILIA ROMAGNA ha preparato la presente scheda tecnica aggiornata di chiarimento utile a tutto il personale, dopo la comunicazione inviata in data 2/3/2020 ai dd.ss. di tutti gli istituti con cui si chiedeva di operare, nel rispetto del DPCM e del CCNL Scuola 2016/18: rinvio delle unioni degli organi collegiali “in presenza”, anche se programmate; organizzazione "a distanza" di riunioni (di staff, di dipartimenti, di collegi docenti), con l'uso di strumenti ed App digitali quali conference call, videochiamate ecc.; convocazione del personale Ata, solo ed esclusivamente, in numero adeguato allo svolgimento dei compiti strettamente indispensabili per la gestione delle attività inderogabili
Alla luce del DPCM di ieri, ecco le risposte alle domande più frequenti.
Durante la sospensione delle lezioni è possibile riunire un collegio straordinario?
Assolutamente sì, utilizzando le modalità di collegamento a distanza (art. 1 lettera G, DPCM 4/3/2020): “g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; attenzione, è stata eliminata la parte “sentito il parere del Collegio docenti”.
Cosa comporta la chiusura della scuola?
La chiusura delle scuole comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale scolastico (DS, docenti, personale ATA) e, lo stesso, non è soggetto ad alcun recupero delle ore non lavorate. In Emilia Romagna le scuole non sono chiuse, bensì aperte, la sola attività didattica è sospesa.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche (lezioni)?
Con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il dirigente e il personale ATA, che sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali loro assenze devono essere giustificate. I docenti non devono andare a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale. Ribadiamo che tali attività del piano annuale possono comunque essere sempre rinviate dal dirigente, considerata la situazione emergenziale.
Con la chiusura della scuola o con la sospensione delle lezioni cosa accade alla retribuzione?
La retribuzione resta invariata in quanto, secondo l’art. 1256 del cod. civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Cosa vuol dire smart working?
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, «lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali». Nella scuola, se ci sono le strumentazioni adatte e il lavoro può essere svolto da remoto; è possibile attivarlo su richiesta per preservare la salute dei lavoratori e non esporre gli stessi al contagio.
Il personale Ata deve occuparsi della sanificazione dei locali scolastici?
No. Ai collaboratori scolastici compete contrattualmente la pulizia ordinaria degli ambienti scolastici. La sanificazione compete all’ente locale su richiesta del dirigente scolastico. Il personale Ata deve essere convocato in numero idoneo e, riteniamo, solo per l’assolvimento di esigenze e compiti inderogabili.