Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha dato piena ragione al nostro sindacato, continuano le vittorie in tribunale per l'Anief a tutela dei diritti del personale immesso in ruolo dall'a.s. 2011/2012, ma con almeno un anno di servizio precedente. Marcello Pacifico (Anief): “La Cassazione è stata chiara nell'accogliere in toto le nostre tesi: il CCNL economico 2011 discrimina i lavoratori che hanno prestato servizio precedente al 2011 con contratti a termine e la clausola di salvaguardia prevista solo per il personale in servizio con contratti a tempo indeterminato va estesa a tutto il personale e, dunque, anche a quanti lavoravano alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con contratti a tempo determinato”. Ancora possibile aderire al ricorso Anief per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche con l'applicazione del gradone 3-8 anni e il computo integrale e immediato del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera
Il personale che ha prestato servizio a tempo determinato prima dell'anno scolastico 2011/2012 ed è stato successivamente immesso in ruolo, ha diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL 2011 e al conseguente riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni che la contrattazione, illegittimamente, ha riconosciuto solo al personale già in servizio a tempo indeterminato. Questo quanto emerge dalle tante sentenze ottenute dai legali Anief in tutta Italia e che confermano nuovamente la piena vittoria per il giovane sindacato che da subito si è mosso per denunciare la grave discriminazione posta in essere dalla contrattazione a discapito di chi aveva lavorato con contratti a tempo determinato.
Arrivano, infatti, dai Tribunali del Lavoro di Foggia e Roma le ultime sentenze in ordine di tempo che accolgono le ragioni di altrettanti lavoratori la cui tutela è stata affidata dall'Anief agli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli coadiuvati sul territorio dagli avvocati Maria Rosaria Calvio (per il Tribunale del Lavoro di Foggia) e Salvatore Russo (per il Tribunale del Lavoro di Roma). La clausola di salvaguardia prevista nel CCNL di comparto del 2011, si legge nelle ormai numerosissime sentenze favorevoli ottenute dall'Anief, “evidentemente offre differente trattamento, senza indicare ragioni oggettive di diversificazione, ai lavoratori assunti nel comparto scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo” e, per tale motivo, “si pone evidentemente in contrasto con la clausola 4, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70; ciò in quanto tale norma pattizia determina una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori in ruolo”. Per il Ministero dell'Istruzione arriva, pertanto, la condanna a riconoscere “il diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14, in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 del CCNL comparto scuola 4.8.2011” che va estesa, come da sempre sostenuto dal nostro sindacato, anche a quanti risultavano in servizio con contratti a tempo determinato.
“Come sempre – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci siamo mossi sin da subito a tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola che la contrattazione 2011 voleva discriminare anche dopo l'immissione in ruolo e abbiamo denunciato con forza l'illegittimità di tali norme pattizie. La Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e il relativo Accordo Quadro ad essa allegato vieta qualsiasi discriminazione dei lavoratori in base alla tipologia di contratto stipulato ed era palese che la “clausola di salvaguardia” contenuta nel CCNL 2011, che riconosceva il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” solo al personale già di ruolo, risultava in aperto contrasto con la norma eurounitaria. Quel contratto che “barattava” la dignità dei precari per un ruolo che non riconosceva il giusto diritto a una progressione stipendiale correttamente parametrata al servizio prestato a prescindere dalla natura del contratto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati, - conclude il presidente Anief - noi non lo avremmo mai firmato”.
L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale anche con l'applicazione del gradone 3-8 anni per gli immessi in ruolo dopo il 2011.
Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall'Anief in favore dei propri iscritti, clicca qui