Marcello Pacifico (Anief): “Finalmente ci viene riconosciuta la giustezza di ciò che abbiamo più volte ribadito, anche durante le assemblee sindacali: in sede di contrattazione integrativa nazionale si individuano i criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti; queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie”
È di pochi giorni fa l’ultimo orientamento applicativo dell’ARAN in materia di relazioni sindacali che conferma il principio più volte ribadito dall’Anief nelle assemblee sindacali e in tutte le occasioni in cui ha interloquito con i propri dirigenti sindacali, confermando quanto stabilito al comma 6 dell’art 40 del Ccnl 2016/18. Quest’ultimo afferma che in sede di contrattazione integrativa nazionale si individuano i criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti e che queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
Ed è proprio il Ccni di riferimento tramite il quale si assegnano alle scuole le risorse del Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa 2019/20 che all’art 9 commi 2 e 3 stabilisce, infatti, che se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l’istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate, quest’ultime potranno essere oggetto di un’ulteriore contrattazione d’istituto, anche in corso d’anno. Restando ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’art. 40 del Ccnl 2016-18.
Focus
Ricordiamo che il CCNL 2016/18 riguardo alle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche ha previsto, all’art. 40, l’istituzione del fondo unico denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; in esso confluiscono tutte le risorse destinate a:
- fondo dell’istituzione scolastica;
- attività complementari di educazione fisica;
- funzioni strumentali all’offerta formativa;
- incarichi specifici Ata;
- progetti nelle aree a forte rischio sociale;
- ore eccedenti per le sostituzioni del personale;
- attività di recupero nella scuola secondaria di II grado;
- risorse del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti.
Alla luce di quanto sopra riportato ribadiamo che:
- con il CCNI vengono assegnate e ripartite alle scuole le risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa;
- con la contrattazione integrativa d’istituto le economie degli anni precedenti possono essere utilizzate per finalità differenti da quelle originarie;
- con ulteriore riapertura della contrattazione d’istituto, anche ad anno scolastico in corso è possibile ripartire le eventuali economie 19/20.
Per completezza riportiamo integralmente l’orientamento applicativo (cir 24) dell’ARAN
È possibile, nell’anno scolastico in corso, destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste?
In via preliminare e generale, questa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
In tale fondo sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107, e le risorse di cui all’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2). Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato. In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 40, comma 5, del CCNL del 19.04.2018 e sono, poi, attribuite alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto dei parametri indicati al comma 7 del medesimo articolo.