"Emergenza Coronavirus, applicazione art. 186/Dpr 1871967 – Le Faq del Maeci. Faq messaggio ministeriale DGSP V n. 45593 del 19 marzo 2020 su applicazione art. 186 del D.P.R. 18/1967
- Quali sono esattamente le modalità di presentazione dell’istanza di rientro e assunzione al MAECI ex art. 186 del D.P.R. 18/1967?
L’istanza, che deve essere motivata, deve essere presentata per iscritto, con qualsiasi mezzo (pec, mail, ecc.), alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio o al Dirigente scolastico, che poi provvederà a sua volta a inoltrarla alla Rappresentanza diplomatico-consolare. Laddove la domanda sia presentata a distanza, si vorrà allegare anche il documento di identità. Sarà poi cura del Capo Missione valutare l’istanza ed esprimere motivato parere anche in base alla situazione locale. Non è prevista autorizzazione da parte degli Uffici Centrali del MAECI.
- Sulla base di quali valutazioni il Capo Missione è chiamato a esprimere il proprio motivato parere?
Sulla base delle esigenze di servizio, sentito anche il dirigente scolastico competente, e delle motivazioni addotte dall’istante, sentito anche il medico competente e/o di fiducia per eventuali valutazioni di carattere sanitario. Occorre, inoltre, tenere conto di quanto previsto dal DPCM del 22 marzo, che prevede la possibilità di spostamento soltanto in limitatissimi casi (“comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”). La valutazione va, dunque, fatta caso per caso e non d’insieme.
- Per Pasqua vorrei andare in congedo in Italia: posso poi prolungare il mio congedo in Italia richiedendo l’applicazione dell’art. 186?
In Italia è in corso un’epidemia. Il DPCM del 22 marzo ha posto ulteriori restrizioni a tutela della salute pubblica. In particolare, all’art. 1 lettera b) si prevede quanto segue: “b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”. Alla luce di quanto precede, a richiesta, possono essere concessi giorni di congedo o permessi: tuttavia, la suddetta norma vieta in territorio italiano spostamenti dal luogo in cui attualmente ci si trova. In particolare, non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È possibile spostarsi unicamente nei casi previsti: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- È possibile partire in congedo comunque e interrompere la quarantena stabilita dalle autorità italiane per riprendere servizio all’estero?
Il periodo di quarantena è obbligatorio per chi rientra dall’Italia. Si raccomanda vivamente di non recarsi in Italia per motivi che non siano di urgenza assoluta, da valutarsi assieme all’Ufficio diplomatico di riferimento.
- Dove e come cessare e riassumere?
Si cessa in Sede dal servizio all’estero con parere favorevole della Rappresentanza diplomatico-consolare. La riassunzione al MAECI sarà effettuata a distanza, senza necessità di recarsi personalmente presso il MAECI. La comunicazione di assunzione al MAECI perverrà non appena possibile.
- A quale Ufficio indirizzare la richiesta dell’applicazione dell’art. 186 da parte del personale attualmente in Italia?
La domanda deve essere indirizzata all’Ufficio diplomatico-consolare di riferimento per la formulazione del previsto parere da parte del Capo Missione.
- Il personale che rientra in Italia per congedo concesso dalla Sede può richiedere un prolungamento del congedo?
Il congedo non può essere concesso nei periodi di attività didattica, inclusa quella a distanza. Infatti, il personale docente può prendere il congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
- I giorni di quarantena, che chi rientra dovrà fare, si aggiungono al periodo di cui all’art. 186 del D.P.R. 18/67, oppure sono inclusi in esso? Nel conteggio dei 50 giorni i sabati e le domeniche sono esclusi o inclusi?
I giorni di quarantena obbligatoria al rientro in Italia, equiparati a ricovero ospedaliero, rientrano nei limiti di cui all’art. 183 del D.P.R. n. 18/67 e si aggiungono al periodo di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 186 del D.P.R. n. 18/67. Nel periodo imputabile al trattenimento in servizio ex art. 186 del D.P.R. 18/67 sono inclusi i sabati e le domeniche
- Se cesso ipoteticamente dal servizio presso la Sede estera il giorno 1 del mese, nel rispetto della procedura delineata, quando assumo ex art. 186 del D.P.R n. 18/67?
Rientrando in Italia il 2, al termine della quarantena l’assunzione avverrebbe il 16.
- La quarantena è malattia?
L’art. 19 legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede: “1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.
- Il viaggio si inquadra come viaggio di servizio?
Il viaggio di rientro, effettuato su istanza del dipendente, non si configura come viaggio di servizio.
- Come verrà decurtato l’assegno di sede?
- ·1 trattenimento in servizio ex art. 186 – max 10 giorni – (assegno di sede 100%);
- ·2 trattenimento in servizio ex art. 186 – max 10 giorni – (assegno di sede 100%);
- ·3 trattenimento in servizio ex art. 186 – max 50 giorni – (assegno di sede 50%);
- ·oltre, assegno di sede non corrisposto (art. 187 del D.P.R. n. 18/67).
Le decurtazioni non riguardano la maggiorazione abitazione, che viene corrisposta per intero finché ne ricorrono i presupposti (Circ. n. 3/2015)
- Qual è la durata massima del periodo di vigenza dell’art. 186? i giorni previsti dall’articolo 186 sono 10 + 50 oppure 20 + 50?
La durata massima del periodo di vigenza dell’art. 186 è 10+10+50 per un totale di 70 giorni.
- Il personale trattenuto in servizio ex art. 186 può fare richiesta di rientro nella sede di appartenenza?
Si potrà rientrare, cessando dal Maeci e riassumendo in sede, soltanto previo parere della rappresentanza diplomatico-consolare.
- Cosa succede al termine del periodo regolato dall’art. 186 se non ci sono le condizioni per rientrare?
Al termine del periodo di 70 giorni previsto dall’art. 186, se lo stato di emergenza non consente di rientrare nella sede (previo parere dell’Ambasciata o Ufficio consolare competente), ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. n. 18/67 si mantiene il diritto del posto all’estero, ma compete solo lo stipendio metropolitano a cura del Ministero dell’Istruzione.
- Il personale in art. 186 continua a percepire la maggiorazione abitazione?
Sì, finché non si interrompe con una cessazione definitiva dalla sede e sempre che ne ricorrano i presupposti.
- In caso di rientro in Italia si mantiene il posto presso la sede estera e quindi, terminata l’emergenza, sarà possibile riprendere servizio presso la stessa sede o presso altra sede?
Terminata l’emergenza si deve riassumere presso la stessa sede di servizio all’estero pena la decadenza dall’incarico all’estero.
- Nel caso non sia possibile il rientro nella sede di servizio allo scadere del termine massimo previsto dall’art.186, per cause di forza maggiore (es. voli cancellati) posso richiedere giorni di ferie?
I giorni di ferie possono essere richiesti compatibilmente con le esigenze di servizio.
- Qual è il trattenimento economico nei giorni di congedo?
Il trattamento economico dipende dal periodo in cui i giorni di congedo sono maturati.