Sono diverse le proposte dedicate espressamente al personale ATA che Anief presenterà ai tavoli tecnici calendarizzati dal MI
Il sindacato, che in questi giorni ha presentato delle proposte alla VII Commissione del Senato per emendare il Decreto Legge n. 22 approvato dal Consiglio dei ministri e ora allo studio a Palazzo Madama per la conversione in legge, ha prestato, come sempre, attenzione alla delicata situazione del personale Ata.
Fondamentale risulta, tra tutto, l’istituzione della figura dell’assistente tecnico all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. Con la Nota 7895 del 2 Aprile 2020 il MI e con il decreto n. 187 del 26 marzo 2020 “Decreta il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’art. 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e relativo Allegato 2 che provvedono alla ripartizione tra gli USR delle risorse disponibili per fornire un supporto tecnico alle esigenze delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo nella gestione della Didattica a Distanza”.
Anief, durante gli incontri all’Aran, ha più volte ribadito la propria posizione su un aumento di organico per tutto il personale Ata e un organico di potenziamento, oltre a chiedere a gran voce l’inserimento in ogni Istituzione Scolastica di ogni ordine e grado della figura dell'Assistente Tecnico, togliendo dalle scuole contratti di prestazione occasionale agli Estranei all'Amministrazione dispendiosi per la stessa PA e la conseguente riqualificazione della figura dell’assistente tecnico nella didattica laboratoriale. Inoltre il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD previsto al comma 56, legge 107/15) prevede che anche gli assistenti tecnici siano destinatari degli obiettivi di formazione (comma 58); quindi, è chiaro che si vengono a determinare maggiori carichi di lavoro soprattutto per quanto concerne gestione e organizzazione di percorsi di formazione animatori digitali e team per l’innovazione digitale del personale scolastico.
Altro punto di considerevole importanza riguarda la semplificazione delle aree del personale ATA, in riferimento soprattutto ai profili AS e C, già previsti dal Contratto Collettivo, ma mai, di fatto, attuati. Si ritiene in questo senso, che una semplificazione delle aree possa essere di giovamento all’intera organizzazione dei profili ATA, purché la scelta proposta (Area unica A/AS) preveda la definizione di un nuovo organico del Collaboratore Scolastico addetto ai Servizi della Persona (AS): dunque due diversi organici e per l’organico AS andrebbe previsto parimenti l’obbligo del possesso di specifico titolo OSA oppure OSS. All’interno di tale prospettiva, bisogna quindi evidenziare che i beneficiari di incarichi specifici devono ricevere chiare indicazioni sulle mansioni da espletare: non si può più limitare i beneficiari dell’ex art. 7 all’assistenza agli alunni disabili senza una specifica formazione in tal senso (ad esempio possesso di titolo OSA/OSS, Corso Azienda Sanitaria o Corso Regionale qualificante per l’assistenza alla persona). Parimenti, vanno chiarite le modalità di reperimento delle figure professionali di Area C (coordinatore tecnico e coordinatore amministrativo). È ormai ben noto che, con l’accordo siglato all’ARAN l’8 marzo 2002 ai sensi dell’art.18 del CCNL 15-3-2001 del comparto scuola, in attuazione di quanto previsto dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000, recepito con Decreto 5-4-2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell’area del personale ATA, è stato istituito uno specifico profilo amministrativo denominato “Coordinatore amministrativo” con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato che si colloca nell’area C prevista dal CCNL 26-5-1999 della scuola. La presenza di tale figura nel mondo della scuola risulta ormai imprescindibile.
Va inoltre previsto anche per il personale ATA, il bonus annuale per la formazione e l’aggiornamento, così come già previsto per il personale docente, in quanto nell’ultimo periodo, a seguito della riforma della pubblica amministrazione, gli assistenti amministrativi sono stati gravati anche dei compiti che prima venivano svolti dai funzionari degli ambiti territoriali. A tutto questo va aggiunto che le nuove necessità rendono di fondamentale importanza una adeguata interazione con gli strumenti digitali, interazione che non può essere “improvvisata”, ma che deve essere oggetto di una adeguata formazione preventiva. Proprio per questi motivi, anche questi dipendenti della scuola hanno diritto di formarsi sulle nuove mansioni che vengono loro richieste. Così come accade nelle più organizzate aziende private o anche nelle scuole di altri paesi UE, dove una parte dell’orario settimanale viene dedicato alla formazione e alla condivisione di problematiche emerse; così, anche nelle nostre Istituzioni andrebbe regolamentata una parte di orario di lavoro, dedicata al miglioramento dell’attività e all’analisi delle procedure, anche alle luce dei continui trasferimenti di incombenze verso le segreterie da parte di altri enti.
Altro tasto dolente, che comunque vale la pena di riproporre ai tavoli tecnici, riguarda la progressione di carriera, cioè la mobilità professionale verticale. Non a caso infatti, l’articolo 48 del vigente CCNL, prevede la mobilità in verticale del personale ATA. Tale articolo è stato poi modificato dalla sequenza contrattuale specifica per il personale ATA prevista dall’articolo 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola, il quale precisa che i passaggi da un profilo a uno immediatamente superiore avvengono attraverso procedure selettive, andando in deroga anche ai titoli di accesso previsti per il profilo di destinazione, fatto salvo il possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella B ed una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel profilo di appartenenza (rientrano perfettamente in questa prospettiva anche gli assistenti amministrativi che hanno svolto il ruolo di facente funzione DSGA, pure senza il titolo di laurea). L’ultimo concorso al riguardo è stato bandito nel 2009 ed espletato nel 2010. Ricordiamo peraltro che la C.M. n.5/2013 diffusa dal Ministro della Funzione Pubblica, Giampiero D’Alia, prevedeva come indirizzo applicativo (concretizzatosi poi con il decreto legge n. 101/2013 e con la legge n. 125/2013 in materia di disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) che le amministrazioni, ferme restando le ragioni esclusivamente temporanee o eccezionali, avrebbero dovuto assumere a tempo determinato, piuttosto che indire procedure concorsuali apposite, attingendo alle graduatorie vigenti per i concorsi a tempo indeterminato, per le quali, in particolare per quelle relative al personale Ata, si prevedeva una proroga fino al dicembre 2018. Purtroppo a tale politica non fu dato seguito malgrado questa avrebbe potuto consentire ai meritevoli un avanzamento di carriera e la creazione contestuale di nuovi posti di lavoro a fronte dei pensionamenti.
Ulteriore aspetto imprescindibile riguarda la richiesta di conferma dei contratti a tempo determinato e la stabilizzazione del personale con più di 24 mesi di servizio. Per quanto riguarda il primo aspetto, appare evidente che, in particolare, le mansioni dei collaboratori scolastici o figure affini generalmente escludono la possibilità di lavorare in remoto. Si può affermare che a tutt’oggi permangono esigenze di servizio legate all’organizzazione del lavoro e alla reperibilità; la stessa Nota ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto le istruzioni operative per il personale Ata, afferma che è comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro. Tale decisione discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM del 4 marzo 2020, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio; ciò dovrebbe sollevare da responsabilità il Dirigente Scolastico che, per ragioni obiettive di corretto funzionamento del servizio scolastico, da garantirsi in condizioni di sicurezza, disponga la proroga del personale in sostituzione del titolare assente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, come spiega Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief, “tali provvedimenti sono necessari per garantire la funzionalità del sistema ed un corretto avvio del prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda l’impatto finanziario non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l’assenza di personale obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.
Come ultima e fondamentale questione, il sindacato Anief si fa portatore delle istanze degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA con 24 mesi di servizio che rivendicano il passaggio nel profilo di DSGA, soprattutto chi si trova nella II posizione economica.
All’inizio del 2014, il Governo Letta, per fare cassa, ha avuto la brillante idea di sferrare due duri colpi nei confronti dei già bassi stipendi dei lavoratori della scuola: il recupero degli scatti stipendiali maturati nel 2011 e 2012, con prelievo forzoso di € 150,00 mensili sugli stipendi; il blocco delle cosiddette “posizioni economiche” del personale ATA, con conseguente richiesta di restituzione di quelli già percepiti dal 2011 ad oggi.
Ricordo che gli stipendi ATA sono i più bassi della pubblica amministrazione: parliamo di circa 1.000 euro mensili per un collaboratore scolastico ai 1.200 di un assistente amministrativo. Di fronte allo sdegno totale, il Governo ha il dovuto di fare immediatamente dietro front, prima sul recupero degli scatti e poi sul compenso per le posizioni economiche.
Nonostante tutto, la questione è rimasta irrisolta fino all’11 giugno, quando finalmente le organizzazioni sindacali sono riusciti a ripristinare alcuni dei diritti lesi.
Facciamo chiarezza: cosa sono le posizioni economiche ATA? L’art. 50 del CCNL 2006/2009 stabilisce che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C, allegata al CCNL comparto scuola, al fine di valorizzare la propria professione, può avvalersi di una delle due posizioni economiche.
Il conferimento della 1° Posizione Economica avviene dopo il superamento di un appropriato corso di formazione indirizzato al personale collocato utilmente in una graduatoria, stilata in base alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti. Analogamente avviene per la 2° Posizione Economica, in questo caso la graduatoria per accedere al corso è formata in base al precedente superamento di una prova selettiva.
Gli argomenti del corso di formazione sono rivolti alla realizzazione di nuove mansioni riguardanti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni portatori di handicap e la disposizione degli interventi di primo soccorso e, per l’Area B, dei compiti di collaborazione amministrativa, responsabilità operativa e sostituzione del DSGA.
Stiamo parlando quindi di ulteriori e più complesse mansioni, in aggiunta ai compiti previsti dai profili professionali. Inoltre, va evidenziato che il personale che usufruisce di tali compensi non può avere alcun Incarico Specifico retribuito con il Fondo d’Istituto, dovendo quindi rinunciare per contratto a tale opportunità.
L’11 giugno 2014 si è conclusa la trattativa sindacale in sede ARAN con il ripristino degli scatti stipendiali maturati nel 2012 e le posizioni economiche maturate nell’ultimo triennio.
Si chiarisce che per le posizioni economiche si tratta di un’operazione una tantum e non di un vero e proprio ripristino dell’istituto contrattuale. Infatti, con questo accordo si sana la situazione riguardante le posizioni economiche attivate a partire da settembre 2011 e fino al 31 agosto 2014. Le posizioni stipendiali non riguardano solo l’aspetto economico, ma servono alla professionalità e alla valorizzazione del personale ATA già pesantemente colpito dai tagli all’organico. L’attribuzione delle posizioni economiche non è quindi un automatismo stipendiale, ma una procedura di valorizzazione delle risorse umane, finalizzato all’assunzione di altre prestazioni e responsabilità.
Fatto questo excursus di cosa stiamo parlando? Parliamo o meglio dire abbiamo contezza di persone già formate, le quali possiedono un patrimonio fatto di competenze specifiche e che è opportuno valorizzare. Tali assistenti amministrativi si sono spesso trovati “costretti ad accettare” il ruolo di facente funzione, per mantenere la 2° posizione economica ed evitare di perdere l’esiguo compenso previsto. Questa categoria di lavoratori ha acquisito professionalità e ha contribuito al funzionamento della res publica, talvolta anche per diversi anni, e quindi è dovuto un adeguato riconoscimento, considerato che vi sono più di 3.000 posti vacanti e disponibili solo nel corrente anno scolastico.
Per vent’anni il Ministero si è avvalso di DSGA facenti funzioni senza laurea, o meglio dire dei semplici diplomati per portare avanti le Istituzioni Scolastiche dal punto di vista amministrativo, contabile, giuridico, fiscale, ecc. senza formazione specifica e adesso? No laurea, no Dsga. Non ci sembra giusto.