L’emergenza sanitaria Covid-19 sta creando non pochi problemi al personale ATA, in particolare ai Collaboratori Scolastici che si sono visti negare il rinnovo del proprio contratto di lavoro nonostante il titolare non sia mai rientrato in servizio
L’art. 1 comma 1 del Regolamento di cui al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 ed in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75. I Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per quanto riguarda il personale A.T.A. temporaneamente assente.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria con la conseguenza della chiusura totale di tutte le scuole su tutto il territorio nazionale sono stati dispensati dal servizio il personale DOCENTE e A.T.A, successivamente la disposizione è stata modificata, con la sola sospensione delle attività didattiche, attivando le lezioni a distanza per gli insegnanti e lo smart working per lo svolgimenti delle mansioni d’ufficio per il personale di segreteria, lasciando tuttavia nell’incertezza e soggetto a varie interpretazioni normative i collaboratori scolastici, che svolgono invece attività lavorativa “pratica” di sorveglianza, custodia dei locali scolastici, apertura degli edifici scolastici e pulizia di questi ultimi che è possibile svolgere evidentemente solo in presenza.
I Dirigenti Scolastici e DSGA, di conseguenza, hanno organizzato una turnazione del personale coinvolto in servizio, tenendo conto dei criteri di spostamento nella turnazione delle varie esigenze: di salute, raggiungimento del posto di lavoro, figli minori, personale assente per malattia o fuori sede, disponendo ove possibile l’apertura degli edifici scolastici solo per attività indifferibili e che non era possibile svolgere da remoto.
I collaboratori scolastici supplenti, che sostituivano i colleghi assenti di ruolo per vari motivi, hanno disinfettato nel frattempo i locali scolastici, garantito la sicurezza, l’accesso nelle scuole del personale ancora presente all’interno, rischiando sulla propria pelle l’eventuale contagio da Coronavirus.
Il Ministero dell’istruzione, nel frattempo, ha diramato diverse circolari e note per definire la situazione del personale scolastico. L’articolo 121 D.L 18/20 ha consentito inizialmente al personale docente supplente breve la proroga del contratto a prescindere del rientro del titolare. Il ministero, con la nota n. 8615 del 5 aprile 2020 ha successivamente sospeso, peraltro in modo sconcertante, tale opportunità anche per i docenti, confermando tale decisione anche con l’ulteriore nota 10133 dello scorso 21 aprile.
La mancanza dei collaboratori scolastici supplenti che non hanno ottenuto la proroga del contratto ha, di fatto, costretto i colleghi di ruolo ad essere presenti più volte nell’arco della settimana all’interno degli istituti, per garantire le attività indifferibili, aumentando il rischio di contagio e non permettendo la turnazione prima citata.
Alla luce di quanto esposto il sindacato ANIEF rivendica il diritto del personale ATA alla proroga, ingiustamente negata, del contratto di supplenza breve in caso di mancato rientro del titolare, ritenuto che tali contratti in un periodo normale non avrebbero avuto nessun problema di copertura da parte del MEF, e nonostante il Ministero avesse affermato l’atipicità della sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria e la volontà, poi rinnegata in caso di rientro del titolare, di assicurare ai supplenti precari, sia docenti che ATA, la continuità lavorativa. ANIEF evidenzia anche che in alcuni casi i supplenti a cui stata negata la proroga sono rimasti privi pure di ammortizzatori sociali poiché sprovvisti della maturazione del periodo valido per l’ottenimento della Naspi.
ANIEF chiede, pertanto, al Ministero di emanare una nota che richiami la necessità di provvedere sempre, in caso di mancato rientro del titolare, alla proroga dei contratti di supplenza breve per docenti e personale ATA, e invita tutti gli interessati a rivolgersi alle sedi territoriali ANIEF per intraprendere le azioni a tutela dei propri diritti.