Per il tribunale, i diritti vantati dall’Anief, in violazione della normativa comunitaria sono imprescrittibili, mentre le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento non violano la costituzione. Punito il ricorso dell’amministrazione a contratti a tempo determinato, pur in assenza dei requisiti per la stabilizzazione.
Il giudice Chirone nella sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012, in primo luogo respinge le istanze di rigetto dell’avvocatura in riferimento al termine di prescrizione decennale del petitum, posto che ai sensi della sentenza della suprema corte n. 10.813 del 17 maggio 2011, il diritto che trovi fondamento giuridico in una violazione della direttiva comunitaria (1999/70/CE), anche parzialmente recepita nell’ordinamento interno (D.lgs. 368/01) non scade mai. In secondo luogo, respinge l’eccezione di non costituzionalità della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ricordando come l’assunzione avvenga da graduatorie generate dal supermento di una procedura concorsuale (esame di Stato).
Nel ricostruire l’evidente applicabilità nel comparto scuola della normativa che regola l’attribuzione di contratti a tempo determinato e ne vuole impedire gli abusi, per il giudice adito, soltanto la legge 167/2009, ripresa dalla legge 106/2011, innovano la materia, vietando la stabilizzazione. Pertanto, nel caso in esame, non riscontrando alla data del 29 novembre 2009, i requisiti di 36 mesi, il tribunale decide, comunque, di condannare l’amministrazione per l’abuso dei contratti posti illegittimamente a quella data al pagamento di 2.500 euro per spese di lite e di 12 mensilità come risarcimento danni, richiesti dall’avv. Cutrera dell’Anief in favore del ricorrente.