La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha confermato quanto da sempre sostenuto dal sindacato Anief circa i termini di prescrizione del diritto a percepire la monetizzazione delle ferie non fruite. Marcello Pacifico (Anief): “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute è di natura mista: non solo retributiva, ma anche risarcitoria, quindi la Cassazione conferma che la prescrizione decennale”. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief volto al riconoscimento dell'indennità economica per le ferie non fruite durante il precariato con contratti al 30 giugno.
L'interessante novità per i docenti che intendono ricorrere per recuperare quella indennità economica per le ferie non godute e, dunque, residue durante i contratti a termine svolti con scadenza al 30 giugno di ogni anno, arriva direttamente dalla Corte di Cassazione: “La recente sentenza n. 3021/2020 ha confermato l’orientamento più recente della Suprema Corte – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - che, nel riconoscere all’indennità sostitutiva delle ferie una natura “mista”, cioè sia risarcitoria sia retributiva, chiarisce che la possibilità di ricorrere per il riconoscimento del relativo diritto ha prescrizione decennale; questo perché la Cassazione ha attribuito prevalenza al profilo risarcitorio rispetto a quello retributivo. Tale conferma è importantissima per tutti i precari e i lavoratori di ruolo che hanno prestato negli ultimi 10 anni servizio a termine nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno di ogni anno: possono ricorrere e vedersi riconosciuto un risarcimento per le ferie non fruite pari a circa 600 Euro a contratto”.
Già da anni il sindacato Anief ha ottenuto ragione nei tribunali del lavoro di tutta Italia che hanno riconosciuto proprio il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuto un corrispettivo economico per tutti i giorni di ferie non fruiti nell'anno scolastico e ha sempre sostenuto che la prescrizione applicata al diritto non poteva essere quella quinquennale, ma doveva essere correttamente di dieci anni. Con numerose sentenze tutte favorevoli ai lavoratori, comunque, già i Giudici avevano confermato il principio per cui i giorni residui delle ferie maturate e non godute obbligatoriamente sono certamente giorni di lezione rientranti nel periodo ordinario di lavoro e, quindi, se non fruiti a domanda, devono essere liquidati con un corrispettivo economico (circa 600 Euro per ogni anno scolastico). Ora la possibilità di ricorrere si amplia comprendendo nuovamente tutti i contratti, nessuno escluso, stipulati dopo il 2013, anno in cui la normativa è stata modificata a discapito dei lavoratori precari.
L'Anief ricorda ai propri iscritti, dunque, che è sempre possibile aderire allo specifico ricorso per vedersi riconosciuto il diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per ogni contratto al 30 giugno stipulato in scuola pubblica dopo il 2013. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso, clicca qui.