L'Anief vince ancora in tribunale e ottiene conferma che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto entro il 2010/2011, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il diritto al mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief): “La contrattazione collettiva continua a discriminare i precari anche dopo l'immissione in ruolo. Saremo noi a portare la voce dei lavoratori precari della scuola pubblica ai tavoli delle trattative”. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale anche per quanto riguarda l'applicazione del “gradone” stipendiale 3-8 anni.
Dai tribunali del lavoro di tutta Italia, infatti, arrivano sentenze di pieno accoglimento e i legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga – con l'ausilio dei nostri legali sul territorio - ottengono piena ragione in tribunale con il riconoscimento del diritto non solo all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato, ma anche all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente al 2011, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Le ultime sentenze di pieno accoglimento arrivano dai tribunali del lavoro di Firenze (su ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Simona Fabbrini), Modena e Reggio Emilia (Avv. Irene Lo Bue), Salerno (Avv. Elda Izzo), Venezia e Verona (Avv. Maria Maniscalco) ed evidenziano come “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” condannando, pertanto, il Ministero dell'istruzione ad applicare in favore dei ricorrenti “la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei docenti con contratto a tempo indeterminato al 1° settembre 2010” e a corrispondere loro le relative differenze retributive oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
“Abbiamo da sempre avuto ragione in tribunale, e ci ha dato ragione anche una recente senza della Corte di Cassazione, contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discrimina i precari e il periodo svolto durante il precariato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – Ci impegneremo, adesso, ai tavoli delle trattative perché anche questa stortura sia sanata e ribadiremo per l'ennesima volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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