Continuano le vittorie in tribunale targate Anief per far riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) - o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA – anche in caso di contratti stipulati per supplenze “brevi e saltuarie”. Stavolta la vittoria arriva dal Tribunale del Lavoro di Foggia che dà pieno accoglimento alle tesi del nostro sindacato. Anief ricorda ai propri iscritti che sono aperte le adesioni agli specifici ricorsi per docenti e ATA
Arriva dal Tribunale del Lavoro di Foggia la soddisfacente sentenza che conferma il successo targato Anief per far riconoscere al personale precario che svolge supplenze brevi e temporanee il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD). Il Giudice del Lavoro, infatti, in pieno accoglimento del ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Maria Rosaria Calvio, infatti, evidenzia come “tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il nostro sindacato continuerà la sua battaglia a tutela dei diritti di tutti i lavoratori precari della scuola per superare qualsiasi discriminazione normativa o contrattuale non solo per la corretta corresponsione di RPD e CIA, ma anche per quanto riguarda, ad esempio, le progressioni stipendiali, il diritto ai permessi retribuiti, la carta docente e le aspettative”. Ministero dell’Istruzione, dunque, nuovamente soccombente contro le solide ragioni sostenute dall'Anief, e condannato non solo a corrispondere alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente pari a 1.377,52 Euro, maggiorati degli interessi legali dalle scadenze al soddisfo, ma anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in un totale di 1.000 Euro oltre accessori.
Tutto il personale docente e ATA, infatti, a prescindere dal tipo di contratto a termine stipulato, ha pieno diritto all’assegno mensile - da 164 euro a 257,50 Euro - per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018. Per questa ragione, lo specifico ricorso promosso dal sindacato Anief è stato esteso anche al recupero del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B, C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 Euro, anch’essi da rivalutare, rivolto a quanti hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie nella scuola pubblica in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Ministero dell’Istruzione e recuperare le somme stipendiali mai percepite. Necessario proporre ricorso per evitare la prescrizione delle somme dovute: il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee.
Per ulteriori informazioni sui ricorsi Anief, gli iscritti al sindacato possono consultare la specifica pagina sul nostro sito.