Giungono presso la nostra segreteria segnalazioni di proposte circa l’utilizzazione temporanea nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di personale Ata in servizio presso scuole secondarie di secondo grado. Tale pratica sarebbe sollecitata soprattutto dagli USR delle regioni inserite in zona rossa, addirittura ai sensi dell’art. 231 bis del D.L. 34/20, in ragione del fatto che l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, della primaria e del primo corso della scuola secondaria di primo grado continua a svolgersi in presenza mentre le istituzioni scolastiche di secondo grado ricorrono integralmente alla didattica digitale integrata, salvo le eccezioni previste dall’art. 1, comma 9, lett. s) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020
Benché nelle richieste provenienti dagli uffici di ambito territoriale, di concerto con i dirigenti scolastici, si preveda l’acquisizione della disponibilità del personale interessato a svolgere il servizio presso le istituzioni scolastiche maggiormente in affanno, non può sfuggire l’irritualità della procedura ove si consideri che: contrariamente a quanto si assume, l’art. 231 bis D.L. 2020 prevede che “al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a (…) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea”, pertanto si tratta di posti non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni; il personale Ata può ricorrere all’istituto dell’utilizzazione solo qualora si trovi nelle condizioni specificate dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; il legislatore, a chiare lettere, ha stabilito che tali posti Covid, così come comunemente denominati, avrebbero potuto essere attivati da ogni istituto scolastico - quindi anche dagli istituti del primo ciclo di istruzione - proprio in previsione del fabbisogno legato all’emergenza sanitaria, ergo non è giustificabile la carenza che alcune scuole denunciano; l’estrema genericità dei riferimenti al fabbisogno delle sedi in cui svolgere il servizio, senza alcuna precisazione del livello comunale, provinciale o interprovinciale dell’utilizzazione temporanea offerta, potrebbe inficiare il processo di formazione di un valido consenso.