L'Anief continua a vincere in tribunale e a ottenere piena conferma delle ragioni da sempre sostenute in favore del personale precario della scuola, docente e ATA, destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie” con ben sei nuove sentenze che arrivano dal Tribunale del Lavoro di Bologna, Ferrara, Foggia e Ravenna e che condannano il Ministero dell'Istruzione a riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) anche al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee. Marcello Pacifico (Anief): “È sempre illegittimo discriminare i precari: sono professionisti cui va riconosciuta parità di retribuzione anche quando svolgono supplenze brevi”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.
Le nuove vittorie targate Anief arrivano dal Tribunale del lavoro di Bologna, Ferrara e Ravenna con cinque sentenze di pieno accoglimento ottenute dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Tiziana Sponga che riconoscono al personale precario che svolge supplenze brevi e saltuarie il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD). I Tribunali, infatti, ribadiscono la fondatezza delle tesi Anief già supportate da precedenti della Corte di Cassazione e, da ultimo, anche dall’ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, evidenziando, in particolare, come non vi sia “alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze saltuarie”.
Stesse conclusioni anche da parte del Tribunale del Lavoro di Foggia, dove gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Maria Rosaria Calvio ottengono ragione in favore di una docente che aveva stipulato plurimi contratti per “supplenze brevi” con la conclusione che “tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive “quantificate in euro 3.099,97, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria”.
Ministero dell'Istruzione, sempre soccombente, condannato a corrispondere ai ricorrenti quanto mai riconosciuto come Retribuzione Professionale Docenti oltre a più di 15.000 Euro di spese legali. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.