L'Anief chiarisce che il ricorso indiscriminato alla DDI, anche per cause che esulano dall'emergenza sanitaria, non è legittimo. In caso di maltempo o gravi eventi atmosferici e calamità naturali, infatti, se le autorità preposte decretano la chiusura delle scuole, si applica quanto prescritto dal codice civile riguardo l'impedimento dovuto a causa forza maggiore e, nei giorni di chiusura delle scuole, non si può prevedere la didattica a distanza essendo questa espressamente prevista esclusivamente in relazione all'emergenza pandemica in corso. Marcello Pacifico (Anief): “C'è differenza tra sospensione delle attività didattiche e chiusura delle scuole e c'è differenza tra la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo e gli altri eventi di calamità naturale cui eravamo abituati”.
Per tutte quelle situazioni emergenziali che non siano l'emergenza pandemica, dunque, appare evidente che non si possa applicare il CCNI sulla DDI che è, sia nelle premesse, sia per espresso disposto normativo, applicabile solo in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso. L'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto da Anief, CGIL e Cisl, infatti, espressamente prevede “le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19” e lo stesso art. 1 dell'ipotesi di CCNI sulla DDI sottoscritta, chiarisce che “Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata”, dunque non è possibile ricorrere, in ogni caso che esuli completamente dall'emergenza sanitaria, alla DDI.
“Il rapporto di lavoro del personale della scuola – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è di natura civilistica ed è soggetto al principio giuridico di cui all’art. 1256 del Codice civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” e questo è il caso di chiusura delle scuole per maltempo o gravi calamità naturali. Le assenze del personale docente e ATA, in questi casi, non solo non devono essere giustificate, ma a esse non si può applicare alcuna decurtazione economica o recupero della prestazione mancata e l'anno scolastico resta comunque valido”. La Nota Miur n. 1000/2012, infatti, ha già chiarito che in caso di “eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche […] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.