Le vittorie targate Anief fioccano in questo inizio di 2021 e ribadiscono il diritto dei lavoratori a percepire gli scatti di anzianità riconosciuti, invece, solo al personale di ruolo. Stavolta gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli vincono nei Tribunali del Lavoro di Reggio Emilia (con il patrocinio, sul territorio, dell'Avv. Irene Lo Bue) e Taranto (Avv. Massimo Menenti) e ottengono altre due sentenze che bacchettano il Ministero dell'Istruzione e impongono di riconoscere gli scatti di anzianità durante il precariato anche in favore dei docenti già immessi in ruolo. Marcello Pacifico (Anief): “Sanare immediatamente le illegittimità contrattuali e normative che continuano a discriminare i precari e il lavoro a tempo determinato anche dopo l'immissione in ruolo”.
L'inizio di questo 2021 è segnato da una nuova serie di condanne a carico del Ministero dell'Istruzione ottenute dall'Anief per l'evidente discriminazione posta in essere a discapito dei lavoratori precari cui non sono riconosciuti gli scatti di anzianità durante tutto il periodo di precariato in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE. “La normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto agli scatti di anzianità per il servizio svolto da precari – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la nostra azione legale è risultata vincente in tribunale, ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto nazionale e con la nostra raggiunta rappresentatività ci batteremo per ottenere quello che i sindacati rappresentativi non sono riusciti a fare in 20 anni: piena e integrale parità di trattamento ai precari e a quanti hanno acquisito professionalità e competenza con contratti a tempo determinato”.
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE – si legge in una delle sentenze Anief – impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato ( cfr. Cass. n. 22558/2016)” e, pertanto, “La ricorrente dovrà essere inserita nella corretta classe stipendiale a lei spettante sulla scorta delle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto scuola succedutesi nel tempo valevoli per i docenti di ruolo e applicabili ratione temporis alla ricorrente con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”, con ulteriore condanna a carico dell'Amministrazione al pagamento delle spese di soccombenza quantificate, nelle due sentenze, in oltre 4mila Euro.
Ancora una volta, dunque, l'Anief ha ottenuto ragione con azioni legali mirate e imposto al Ministero il rispetto dei dettami comunitari e del lavoro svolto dai precari della scuola, anche dopo la loro immissione in ruolo.
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