Dopo la legge di Bilancio arriva anche il messaggio Inps che dà il via all’Ape sociale, rivolta ai 63enni e a coloro che li compiranno entro il 2021. La misura, che scadeva il 31 dicembre scorso, è stata prorogata di un anno dalla manovra di Bilancio e l’Inps - con il messaggio numero 62 - apre alle domande. Per ricevere informazioni utili, contatta la sede Cedan S.r.l.s.più vicina
L’Ape Sociale è stata introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni e a limiti di spesa. È un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dal legislatore, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità – che decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ed è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno - è corrisposta, su domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, cioè fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Possono fare domanda i disoccupati con almeno 30 anni di contributi previdenziali e che non hanno più il sussidio di disoccupazione da almeno tre mesi, coloro che sono impegnati in lavori gravosi con almeno 36 anni di contributi, coloro che assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e coloro che hanno un'invalidità di almeno il 74%. La domanda di accesso all'Ape si può fare a partire dai 63 anni ma, per effetto dell'aumento dell'aspettativa di vita che ha portato il pensionamento di vecchiaia dal 2019 a 67 anni e del tempo di erogazione massima che arriva a tre anni e sette mesi di fatto l'accesso è possibile solo dai 63 anni e cinque mesi a meno di non essere un contributore volontario che riesce ad uscire con la pensione
Le attività gravose (o lavori usuranti) sono, per esempio, quelle svolte da operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, personale sanitario, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia e altro ancora - l’elenco completo è consultabile sul sito Inps -. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
I soggetti interessati devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio per il personale scolastico entro il 31 marzo 2021, per dare tempo all’Inps per rispondere e per certificare o rigettare la richiesta, per confermare cioè che il lavoratore ha il diritto a uscire dal lavoro con l’Anticipo pensionistico sociale. L’Istituto Previdenziale dovrebbe rispondere entro il 30 giugno 2021. Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, il soggetto può presentare la domanda di accesso alla prestazione. Per quanti completano i requisiti entro il 31 dicembre 2021 la domanda di cessazione dal servizio va prodotta entro il 30 agosto 2021. In questo caso la domanda di cessazione deve essere prodotta in maniera cartacea e inviata al dirigente scolastico. Infatti viene meno la consueta procedura telematica. Successivamente il lavoratore è pronto per presentare all’Inps la domanda di pensione con l’Ape sociale.
Per le altre categorie di lavoratori le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
L’indennità corrisposta al seguito del riconoscimento della pensione anticipata tramite Ape Sociale è pari: all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, se inferiore a 1.500 euro; pari a 1.500 euro, se la pensione è pari o maggiore di detto importo.
La quota dell’indennità non è rivalutata, né integrata, al trattamento minimo e durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa né gli assegni al nucleo familiare. Il trattamento termina in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
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