L’Anief, con sentenza n. 621/2021 ottiene nuovamente ragione presso il TAR del Lazio sul diritto del personale ATA nella domanda di aggiornamento/inserimento delle graduatorie “24 mesi” a vedersi riconosciuto, per il servizio svolto nelle scuole paritarie, il medesimo punteggio attribuito al servizio svolto nelle scuole statali. Marcello Pacifico (Anief): “Ancora una volta abbiamo portato avanti una battaglia vincente promossa contro l’ingiusta discriminazione del servizio svolto nelle scuole paritarie anche per il personale ATA. Continueremo a batterci contro queste e altre discriminazioni perpetrate pervicacemente a danno dei lavoratori della scuola”
L'Avv. Elena Boccanfuso ha ottenuto un nuovo successo per l'Anief con un ricorso che rivendicava la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola paritaria anche nelle graduatorie ATA “24 mesi” perché le paritarie svolgono un servizio pubblico e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”. “In armonia col delineato sistema equiparativo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali e anche il Consiglio di Stato, ha confermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici”, dunque i nostri legali hanno rivendicato il diritto del personale ATA che ha svolto servizio nelle scuole paritarie di vedersi riconosciuto il medesimo punteggio attribuito a quello svolto nella statale”.
Il Tar Lazio ha, quindi, accolto nuovamente le tesi Anief riconoscendo che “i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione”, il Ministero dell'Istruzione è stato condannato, anche, al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in 2.500 Euro oltre accessori.