Arrivano dai Tribunali del Lavoro di Crotone e Prato le ultime due sentenze in ordine di tempo ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesco Lista e Simona Fabbrini in favore del personale ATA che rivendica il diritto all'immediata e integrale ricostruzione di carriera computando tutto il servizio a tempo determinato. Il Ministero dovrà immediatamente re-inquadrare due collaboratori scolastici corrispondendo loro anche le differenze retributive mai riconosciute. Marcello Pacifico (Anief): “Ancora vittorie targate Anief in favore del personale ATA, lavoratori da troppo tempo “dimenticati” che tuteleremo noi anche ai tavoli delle trattative”
Il Tribunale del Lavoro di Crotone, ad esempio, su ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Francesco Lista, ritenuta la sovrapponibilità delle mansioni svolte dal personale ATA prima e dopo l’immissione in ruolo, richiama “il principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31150/2019 secondo cui: “«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». Ne consegue che dev’essere disapplicato l’art. 569 D.Lgs 297/1994 nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi, con conseguente sussistenza del diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato, sia ai fini giuridici che economici”.
Anche il Tribunale del Lavoro di Prato è dello stesso avviso e accerta e dichiara senza ombra di dubbio “il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato ai fini giuridici ed economici, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata”. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti dal nostro sindacato in favore del personale ATA – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché questi lavoratori sono da troppo tempo “dimenticati” dal Ministero dell'Istruzione mentre si dovrebbe riconoscere loro la professionalità acquisita nel corso degli anni di lavoro al servizio dell'Amministrazione e dovrebbe essere restituita loro dignità con una retribuzione adeguata ai parametri attuali del costo della vita. Ci penseremo noi a tutelare come abbiamo sempre fatto il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario e agiremo anche ai tavoli della contrattazione nazionale”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.
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