Arrivano le prime sentenze di pieno accoglimento sui ricorsi promossi dall'Anief a tutela dei docenti di ruolo diplomati (per la maggior parte sulle classi di concorso ITP) e poi transitati su posti di sostegno o immessi in ruolo su posti di sostegno: i Tribunali di Torino e Ivrea riconoscono la violazione da parte del Ministero del principio di parità di trattamento sancito dall’art. 45 d.lgs. 165/2001. Marcello Pacifico (Anief). “Finalmente si fa chiarezza sulla questione: i docenti di sostegno della secondaria di II grado diplomati svolgono le medesime mansioni dei docenti di sostegno laureati, ma vengono retribuiti in misura minore in quanto il Ministero continua ad applicare loro la tabella retributiva afferente la classe di concorso originaria - e dunque quella di docente di scuola di secondo grado non laureato – non considerando come il docente di sostegno sia un profilo professionale a sé stante, slegato dalla classe di concorso di appartenenza”. Sempre aperte le adesioni allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli e Giovanni Rinaldi hanno ottenuto piena conferma della fondatezza della tutela legale promossa dal sindacato Anief in favore dei docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado in possesso del solo diploma cui il Ministero applica la retribuzione specifica di docente diplomato afferente alla classe di concorso di origine discriminandoli, così, rispetto ai docenti di sostegno laureati. In ragione della specialità della figura, infatti, ancorare “la classe stipendiale di inquadramento al momento dell’assunzione dando rilievo esclusivo al titolo di studio in allora posseduto, oltre ad essere del tutto irragionevole poiché mortifica la professionalità successivamente acquisita dalla docente, urta inesorabilmente con l’art. 45 d.lg. 165/01”, si legge nella Sentenza del Tribunale del Lavoro di Ivrea che condanna il Ministero a risarcire un docente di sostegno diplomato della cifra di ben € 11.365,86, oltre interessi legali dal dovuto al saldo più l'ulteriore condanna alle spese di soccombenza quantificate in più di 2.500 Euro. “L’art. 45 del 165/2001 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - impone alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti “parità di trattamento contrattuale”, obbligo pacificamente violato con la corresponsione ai docenti di sostegno in possesso del diploma di laurea di una retribuzione superiore rispetto a quella erogata ai docenti di sostegno in possesso del diploma. I docenti di sostegno hanno conseguito un diploma di specializzazione e abbiamo evidenziato in udienza come questi rappresentino un corpo a se stante identificato con un profilo unitario e che svolgono tutti le medesime mansioni. I Tribunali ci stanno dando ragione e confermano che il principio di parità di trattamento impone la corresponsione della medesima retribuzione dovendosi necessariamente aver riguardo, nella valutazione comparativa, al ruolo svolto dai docenti di sostegno ed alla professionalità richiesta per lo svolgimento di quel ruolo e non ad altro”.
In attesa della riapertura dei tavoli contrattuali, auspicata dall'Anief per poter finalmente farsi portavoce anche di questi lavoratori e far mettere nero su bianco che i docenti di sostegno della secondaria di II grado devono avere pari retribuzione a prescindere dal titolo di studi utile per l'accesso alla classe di concorso curricolare, l'unica strada è quella del ricorso anche per rivendicare il pregresso dovuto dall'Amministrazione per tutti gli anni svolti dal docente su posti di sostegno e retribuiti meno rispetto ai colleghi di sostegno laureati. “Ci sono molti docenti – conferma il giovane sindacalista autonomo – che sono entrati in ruolo da abilitati su classi di concorso cui si accedeva con il solo diploma, pensiamo soprattutto alle classi di concorso Tecnico Pratiche, ma ve ne sono altre come la A066, e per cui veniva applicato lo stipendio tabellare del “docente diplomato”, ma nel momento in cui sono transitati su posti di sostegno della scuola secondaria di II grado o se sono addirittura entrati in ruolo direttamente su posti di sostegno II grado la discriminazione retributiva è palese. Ulteriori elementi a sostegno della fondatezza della nostra tesi discendono direttamente dall’art. 15, comma 3 bis , legge 128/13 con il quale le aree professionali di inquadramento dei docenti specializzati sono state unificate, il che significa che il docente specializzato non laureato può seguire qualunque alunno disabile anche se frequentante il liceo, perché dovrebbe essere pagato di meno?”.
I Tribunali, infatti, stanno dando piena ragione all'Anief confermando che “il differente trattamento economico riconosciuto ai docenti di sostegno diplomati rispetto a quello erogato ai docenti di sostengo laureati configura (…) una evidente violazione del principio di parità di trattamento retributivo”. Arrivano, pertanto, le prime, sicuramente di una lunga serie, di condanne a carico del Ministero a corrispondere ai docenti diplomati le differenze retributive tra il profilo proprio e quello di docente di sostegno di scuola di secondo grado laureato con decorrenza dalla data di transito del lavoratori sui posti di sostegno della secondaria di II grado.
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