Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, risulta necessaria una revisione delle norme contrattuali che giustifichino le assenze
Con le nuove disposizioni contenute nel DPCM entrato in vigore il 6 marzo, è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, con eccezioni per gli alunni con disabilità e BES. Numerosi focolai di sviluppo del contagio sul territorio di diverse Regioni hanno di fatto indotto le autorità preposte ad adottare questo provvedimento, tenendo anche conto dello stato di emergenza delle strutture ospedaliere regionali.
I dirigenti scolastici, nel rispetto della Nota MI n. 1990 del 05/11/2020, hanno provveduto a riorganizzare le attività didattiche e amministrative, al fine di evitare assembramenti di personale all’interno delle strutture e favorendo, ove possibile, lo svolgimento del lavoro in modalità agile. Tale nota però era afferente a una situazione pregressa (DPCM del 3 novembre 2020) nella quale l’attività didattica era prevista, anche per la zona rossa, limitatamente alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado (solo per le classi prime).
Attualmente gli scenari, così come le disposizioni, sono radicalmente cambiati. Il personale Ata con profilo di collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie, cuoco, guardarobiere ed infermiere, non potendo svolgere attività a distanza, sta continuando a prestare servizio in presenza per le attività indifferibili in ragione della gestione dell’emergenza, ma talvolta in numero maggiore al fabbisogno perché privo, dal punto di vista contrattuale, di strumenti che ne consentano un istituto giuridico per la gestione delle assenze.
È chiaro che sulla questione manca una precisa direttiva che permetta ai dirigenti scolastici, una volta garantito il diritto all’istruzione in presenza, ove richiesto, di evitare, nel rispetto dell’art. 25 c.5 del D. Lgs. 165/2001, inutili assembramenti di personale e spostamenti dello stesso da luoghi di residenza diversi da quello di lavoro. È fondamentale quanto prioritario valutare la possibilità di fornire specifiche disposizioni operative, così come già fatto dal Capo Dipartimento dott. Bruschi con la nota n. 323 del 10/03/2020, nella quale, al fine di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative, veniva suggerita la possibilità di ricorrere alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256 c.2 del c.c., dopo aver verificato la fruizione di ferie dell’anno precedente.
PER APPROFONDIMENTI:
Personale Ata. Aggiornamento e nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie d’istituto