Non si fermano le vittorie Anief in tribunale per il riconoscimento del diritto dei supplenti “brevi” e “covid” a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief per docenti e ATA
Non ci sono dubbi sulla fondatezza delle tesi da sempre sostenute dall'Anief e supportate dall'ordinanza della Corte di Cassazione, che ha confermato l'impossibilità di discriminare il lavoro precario nella scuola anche riguardo la retribuzione del personale con contratti di supplenza “breve e saltuaria”. Stavolta a darne piena conferma e ad accogliere i ricorsi patrocinati in tutta Italia dagli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, con il supporto sul territorio dei nostri legali, sono i Tribunali del Lavoro di Bari (Avv. Mariaconcetta Milone), Catania (Avv. Marco Di Pietro), Foggia (Avv. Maria Rosaria Calvio), Parma (avv. Irene Lo Bue), Roma (Avv. Salvatore Russo), Velletri (Avv. Salvatore Russo) e Venezia (Avv.ti Maria Maniscalco e Denis Rosa). Circa 20 nuove sentenze che evidenziano come “la retribuzione professionale docenti – la quale ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento dell’attività di docenza – rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e, dunque, va riconosciuta anche in caso di contratti a termine per supplenze brevi e saltuarie.
“Ormai è palese che il nostro sindacato aveva ragione e che il personale docente e ATA con contratto per “supplenza breve” – conferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ha pieno diritto all’assegno mensile che va da 164 euro a 257,50 Euro per i docenti e da 58,50 euro a 64,50 Euro, per le fasce A, AS, B, C del personale ATA per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018, mentre il Ministero dell'Istruzione continua a non riconoscere questo diritto ponendo in essere un'evidente discriminazione nei confronti dei lavoratori destinatari di quelle “supplenze brevi”, cioè di durata inferiore al 30 giugno di ogni anno e stipulati solitamente per la sostituzione di personale assente oppure a seguito di quelle che vengono definite “supplenze Covid”. La Cassazione prima e i tribunali ora, che condannano spesso il Ministero anche a consistenti spese di soccombenza, danno piena ragione all'Anief e confermano che chiunque abbia stipulato contratti a termine per “supplenze brevi e saltuarie” nella scuola pubblica come personale ATA o docente può ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto alle somme di RPD e CIA mensilmente non percepite. Il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee e per il personale che ha stipulato le cosiddette “supplenze Covid”.
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