Tra quelli suggeriti dai sindacati Anief e Udir contro i vincoli normativi e contrattuali esistenti per i trasferimenti e l’assegnazione provvisoria. Ora si aspetta il voto sul 31.31, 31.0-8, 31.016, 31.44, 31.0132 presentati da FI, FdI, Lega e M5S. Interessante se ammissibile il 31.010 di Merlo e Carlo su assunzione docenti di sostegno. Marcello Pacifico (Anief-Udir) ricorda che è possibile chiedere l’assegnazione temporanea per tutto il personale
Il testo degli emendamenti segnalati
FI
31.31
All'articolo 31 aggiungere il seguente comma:
«6-bis. Per i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il mutamento di incarico, secondo l'articolo 9, comma 3, del CCNL area V 2010, eccezionalmente per la particolare urgenza dovuta all'emergenza epidemiologica da SARS COV-2, per tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, comprese quelle di cui alla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 978, 979, prima delle nuove immissioni in ruolo. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».
Fdi
31.0.8
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
- All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
- Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.
- Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-octiespunto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
- Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m)del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
- Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.»
31.0.16
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
- All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque anni scolastici'' con le seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
- b)il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
- c)il comma 17-novies è soppresso».
LEGA
31.44
Pittoni, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297».
M5S
31.0.12
Russo, De Lucia, Montevecchi, Gallicchio, Leone
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Procedura di mobilità dei docenti)
- Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo i, comma 792, lettera m), numero 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1º settembre 2019 e in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.».
31.0.10
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)
- Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.