Martedì scorso si è svolto l’incontro con i dirigenti del Ministero dell’Università e della Ricerca e la delegazione Anief rappresentata dai referenti del dipartimento Afam Ettore Michelazzi, Nuccio Santochirico e Pasquale Spinelli. Anief ha espresso preoccupazione in merito alla eventualità che parte del personale possa essere escluso all’esito della procedura e pertanto restare al di fuori del processo di stabilizzazione
Martedì scorso, 27 aprile 2021, si è svolto l’incontro con i dirigenti del Ministero dell’Università e della Ricerca dott. Coccimiglio Marco e dott. Covolan Michele e la delegazione ANIEF (quale organizzazione rappresentativa nel comparto Istruzione, Università, Ricerca e AFAM) rappresentata dai referenti del dipartimento AFAM Ettore Michelazzi, Nuccio Santochirico e Pasquale Spinelli avente a oggetto l’informativa su “lo schema di decreto avente ad oggetto la definizione degli organici e delle determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni interessate al processo di statizzazione” come da art. 22 bis del Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017.
Durante la riunione sono state fornite utili indicazioni sui contenuti del provvedimento che è in fase di approvazione di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze fermo restando il successivo esito dei processi di stabilizzazione di cui al decreto interministeriale n. 121 del 22 febbraio 2019 alla fine del quale saranno definite le istituzioni ufficialmente statizzate.
Lo schema di decreto, recependo anche quanto di recente previsto in legge di bilancio al comma 887 dell’art. 1 della legge 178 del 2020, definirà i criteri di formazione degli organici degli istituti che accederanno alla statizzazione.
Un provvedimento che, a detta del Ministero, ha cercato di soddisfare la maggior parte delle esigenze rinvenute per quanto attiene alla definizione degli organici.
Lo schema del DPCM è diviso in due parti oltre ad una premessa che ne contiene le definizioni.
La parte riguardante le dotazioni organiche è di fatto la parte più critica. In concreto lo schema di DPCM introduce due concetti di dotazione organica diversa: da una parte abbiamo la dotazione organica d’istituzione, ovvero il numero di posti diviso per qualifica che ogni istituzione ha diritto nel proprio organico che viene definita con specifici criteri di calcolo; dall’altra abbiamo la dotazione organica complessiva che attiene all’aspetto finanziario e che fa riferimento ad una più complessa dotazione organica nazionale collegata a limiti di spesa imposti.
Con la previsione della la dotazione organica complessiva si è data la facoltà all’amministrazione di integrare le dotazione organica d’istituto qualora fosse necessario dotare le istituzioni “statizzande” di figure professionali minime necessarie al funzionamento della stessa istituzione una volta statizzata.
Per quanto attiene i criteri lo schema di decreto tiene a riferimento la situazione fattuale al 24 giugno 2017 del personale in servizio essendo tale data punto di partenza della definizione organica.
Le dotazioni organiche d’istituzione pertanto saranno costituite sulla base di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio al 24 giugno 2017.
Per quanto attiene al personale docente l’organico sarà calcolato sia rispetto al personale docente in servizio al 24 giugno 2017 con contratto a tempo indeterminato sia rispetto al personale docente in servizio al 24 giugno 2017 con altro contratto sia a tempo determinato che flessibile purché abbiano svolto 125 ore di servizio nell’A.A. 2016/17.
Determinato l’organico d’istituzione sarà possibile integrare tale organico in base alla definizione più ampia della dotazione d’organico complessiva prioritariamente: attribuendo un direttore amministrativo e/o di ragioneria dove non c’è; attribuendo figure di coadiutori fino al raggiungimento del numero minimo di 4 per ogni istituzione che ne avesse meno; attribuendo figure di assistenti amministrativi fino al raggiungimento del numero minimo di 3 per ogni istituzione che ne avesse meno.
Stando alle proiezioni l’attribuzione delle predette figure esaurirebbe il budget complessivo della dotazione d’organico nazionale complessiva.
Sarà possibile un’ulteriore integrazione, qualora il budget residuo lo permettesse, rispetto alla dotazione organica dei docenti per le istituzione con insegnamenti con un rapporto alunni docenti superiori a 22.
Proceduralmente lo schema del DPCM prevede che le dotazioni organiche saranno proposte dalla commissione preposta alla verifica dei requisiti delle istituzioni che hanno fatto richiesta di statizzazione come allegato al decreto di statizzazione.
In esito al decreto di statizzazione le singole istituzioni dovranno definire autonomamente ed in tempi brevi le singole discipline d’insegnamento a livello di istituto in quanto le dotazioni organiche allegate al decreto di statizzazione definiranno solo il numero del personale assegnato alla singola istituzione ma non le singole materie di riferimento da attivare in organico.
L’inquadramento del personale nei ruoli dello stato avverrà, seguendo il dettato normativo, prioritariamente nei confronti del personale in servizio alla data del 27 giugno 2017 con contratto a tempo indeterminato o determinato e in subordine al personale in servizio al 1º dicembre 2020 (se non già in servizio al 27 giugno 2017) con contratto a tempo indeterminato o determinato e solo in quest’ultimo caso con l’estensione anche al personale con contratti flessibili.
Il DPCM pertanto prevede che le singole istituzioni creino due elenchi ai fini dell’assorbimento del personale nei ruoli dello stato: il primo (c.d. elenco A) per il personale in servizio al 27 giugno 2017 a sua volta diviso tra tempo indeterminato (elenco A1) e tempo determinato (elenco A2); il secondo (c.d. elenco B) per il personale in servizio al 1º dicembre 2020 a sua volta diviso tra personale con tempo indeterminato (elenco B1), tempo determinato (elenco B2) e con contratto flessibile (elenco B3).
Le graduatorie saranno stilate da ogni istituzione a domanda degli interessati alla stabilizzazione nei ruoli dello stato.
Il requisito per proporre l’istanza saranno il possesso dei requisisti del servizio qualsiasi titolo 3 anni di lavoro negli ultimi 8 anni dal 1º dicembre 2020 presso una o più istituzioni in cui si ha prestato servizio.
Nello specifico per il personale con contratto a tempo indeterminato non é previsti il possesso dei 3 anni pregressi di servizio in quanto è sufficiente essere in servizio nell’istituzione aspirante alla statizzazione.
Per i tempi determinati al 2017 e i determinati e flessibili al 2020 i servizi saranno conteggiati come segue: per gli amministrativi saranno necessari 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni anche non continuativi e non necessariamente prestati nella medesima istituzione: sarà preso in considerazione anche il servizio su profili diversi svolto presso una qualsiasi istituzione AFAM sia Statale che non Statale; per i docenti sono richiesti tre anni accademici di servizio negli negli ultimi 8 anni. L’anno accademico in corso 2020/21 sarà conteggiato per intero a prescindere dallo svolgimento del monte ore previsto e comunque anche se i dati saranno rilevati prima della chiusura dell’anno accademico in corso.
Per gli altri anni sarà sufficiente avere svolto 125 ore di lezioni e/o esami. Saranno presi con i considerazione anche i periodi di assenza previsti dalla legge e dal contratto nazionale.
Inoltre le 125 ore di insegnamento conteggiate potranno essere “miste” ovvero sia su insegnamenti differenti sia su istituzioni differenti.
Nella graduatoria di ogni singolo istituto sarà prevista una parte relativa al servizio con una graduazione maggiore per i servizi con contratti a tempo indeterminato rispetto ai servizio con contratti a tempo determinato e flessibile. Si avrà una maggiore valutazione anche del servizio specifico prestato nel medesimo settore disciplinare per il quale si concorre per la stabilizzazione rispetto a quello non specifico prestato su altro settore artistico disciplinare. Saranno valutati al 30 % anche i servizi prestati sui corsi c.d. “preaccademici” o “propedeutici” del sistema AFAM.
Per gli amministrativi la differenza sarà solo sul tipo di contratto.
Le graduatorie saranno inoltre integrate con la valutazione dei titoli accademici e/o universitari che daranno un punteggio aggiuntivo rispetto al servizio. Non è prevista la valutazione dei titoli artistici per i docenti.
IL COMMENTO DELL’ANIEF
L’Anief ha espresso preoccupazione in merito alla eventualità che parte del personale possa essere escluso all’esito della procedura e pertanto restare al di fuori del processo di stabilizzazione. D’altra parte l’Anief è consapevole che attualmente non ci sono dei dati precisi ma solo proiezioni in merito alla stabilizzazione del personale anche perché non è possibile prevedere a priori l’esito delle statizzazione delle singole istituzioni. Pertanto confidando nell’operato del Ministero si auspica che tutto il personale sia assorbito e che nessuno perda il proprio posto di lavoro. Nel frattempo il sindacato seguirà tutte le operazioni e vigilerà affinché siano rispettati tutte le norme e sia tutelato il personale interessato al processo di statizzazione.