Nuova vittoria dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza che accoglie la richiesta di una docente contro il mancato riconoscimento del servizio preruolo ai fini del superamento del quinquennio di permanenza su posto di sostegno e per rivendicare il diritto al trasferimento su posto comune. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief contro le procedure di Mobilità 2021 per quanti abbiano presentato per tempo la documentazione utile
Il Tribunale del Lavoro di Cosenza accoglie nuovamente le tesi Anief patrocinate dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Donatella Longo e dà piena ragione al nostro sindacato dichiarando illegittimo il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non computa il servizio preruolo a tempo determinato svolto su posti di sostegno ai fini della mobilità per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune. “Le nostre vittorie in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – pongono l'accento su evidenti discriminazioni che la contrattazione integrativa si ostina a non sanare. Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza europea, lo Stato italiano ha il dovere di vigilare sull’applicazione della parità di trattamento tra servizi con contratti a termine e servizio di ruolo, la nostra battaglia contro tutte le discriminazioni a discapito del lavoro precario, dunque, continuerà in tutte le sedi opportune, in primis ai prossimi tavoli contrattuali”.
Il Giudice del Lavoro di Cosenza, infatti, ha accolto la richiesta di una docente che lamentava di non poter ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune perché non le veniva riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione il servizio su sostegno preruolo svolto anche in possesso della specializzazione. La disciplina contrattuale integrativa prevede, infatti, che ai fini del computo degli anni utili a superare il vincolo quinquennale, possano essere computati solo gli anni di servizio di ruolo. Questa disciplina appare in aperto contrasto con la normativa europea e la sentenza evidenzia come, nel caso in esame, “le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti, dovendosi considerare la stessa continuità nell’insegnamento, che rende l’esperienza lavorativa parificabile, in termini di esperienza didattica e di bagaglio conoscitivo, con il rapporto di lavoro degli insegnanti assunti a tempo indeterminato”, proprio in applicazione delle disposizioni eurounitarie. Dichiarato, dunque, “il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre - ruolo prestato su posto di sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale”.
L'Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi contro le procedure di Mobilità 2021 compreso il ricorso contro il vincolo quinquennale su posti di sostegno per quanti avessero prodotto per tempo tutta la documentazione utile.
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