Arrivano dai Tribunali del Lavoro di tutta Italia ulteriori sentenze di pieno accoglimento delle ragioni da sempre sostenute dall'Anief in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie” con tre nuove condanne a carico del Ministero dell'Istruzione a riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) anche al personale docente e ATA destinatari di supplenze temporanee. Marcello Pacifico (Anief): “I precari con supplenza breve e gli stessi supplenti chiamati sul cosiddetto “organico covid” con i contratti che scadono il prossimo 8 giugno sono discriminati rispetto al resto del personale di ruolo o con supplenza annuale e ogni mese hanno un ammanco nello stipendio pari a circa 170 Euro per i docenti. È una discriminazione illegittima già vagliata e confermata dalla Corte di Cassazione”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.
Stavolta le tre vittorie targate Anief arrivano dai Tribunali del lavoro di Parma e Roma su ricorsi patrocinati dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi coadiuvati, sul territorio, dagli Avvocati Irene Lo Bue (Parma) e Salvatore Russo (Roma) e riconoscono a tre docenti precarie che aveva svolto supplenze brevi e saltuarie alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) riconosciuta solo ai docenti di ruolo o con contratti al 30/06 o al 31/08 e il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA. “Non può condividersi – si legge in particolare nella sentenza emanata dal Tribunale del Lavoro di Parma - la tesi avanzata dal Ministero secondo cui la ricorrente, sottoscrivendo i contratti di supplenza, avrebbe accettato il trattamento economico ivi previsto e che, pertanto, le sarebbe precluso rivendicare giudizialmente ulteriori compensi di natura retributiva. La ricorrente non ha infatti formalizzato alcuna rinuncia e le pretese da lei azionate si fondano sul principio generale di non discriminazione espresso dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro che ha immediata efficacia precettiva ed è idoneo a prevalere non solo sulle norme di legge contrastanti ma anche sulle clausole di tipo negoziale”. “La Corte di Cassazione – conferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - ha già chiarito e ribadito, a conferma delle nostre tesi, che il CCNL del comparto scuola, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si deve interpretare - alla luce proprio del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico ricoperto o dalla durata del loro contratto”.
Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee, anche le cosiddette “supplenze covid” e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.