Alessandro Manfridi, delegato Anief per gli Insegnanti di religione cattolica, ritiene necessario un confronto con le senatrici Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani di “L’Alternativa c’è” in merito alle loro affermazioni nei confronti della categoria dei docenti di religione cattolica da loro ingiustamente ed erroneamente attaccata
Manfridi: “Chiediamo alle senatrici, alla luce di queste precisazioni, un confronto, perché tutta la categoria degli insegnanti di religione cattolica, che vivono nelle scuole italiane con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei loro colleghi, con non minore professionalità e abnegazione per il loro servizio didattico, siano riconosciuti da tutti come parte integrante e risorsa per tutto il mondo della Scuola”
Alessandro Manfridi, delegato Anief per gli Insegnanti di religione cattolica, ritiene necessario un confronto con le senatrici Bianca Laura Granato e Luisa Angrisani di “L’Alternativa c’è” in merito alle loro affermazioni nei confronti della categoria dei docenti di religione cattolica da loro ingiustamente ed erroneamente attaccata. Il docente chiede alle senatrici, “alla luce di queste precisazioni, un confronto, perché tutta la categoria degli insegnanti di religione cattolica, che vivono nelle scuole italiane con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei loro colleghi, con non minore professionalità e abnegazione per il loro servizio didattico, siano riconosciuti da tutti come parte integrante e risorsa per tutto il mondo della Scuola”.
La questione nasce da un emendamento, durante la XXVIII Legislatura, in 1° Commissione permanente, come riportato dal Resoconto sommario n. 245 del 04/05/202 su Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici il senatore Andrea Rampi (PD) presentava emendamento 10.27 che passava nella discussione nel Senato della Repubblica con 144 voti favorevoli il 13 maggio 2021; l’emendamento chiede: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»
L’emendamento dunque spiega e afferma che i laureati in Scienze delle Religioni (LM64) possono accedere, oltre alle attuali classi di concorso A18 e A19 anche ad altre classi di concorso alle quali si accede con le LM84, LM78 e LM01.
Qualche giorno fa, il 14 maggio, le due senatrici si sono espresse in maniera decisa contro tale proposta, attaccando i docenti di religione cattolica che, a loro dire, sarebbero avvantaggiati da questa proposta, potendo accedere a varie altre classi di concorso con i loro titoli ecclesiastici. La senatrice Granato è poi tornata tre giorni dopo a ribadire le sue precedenti affermazioni, chiedendo che ci possa essere una revisione del Concordato e che si debba estromettere l’insegnamento della religione cattolica dalle scuole statali, per sostituirlo con un insegnamento di Storia delle Religioni.
Proprio in queste settimane Anief sta organizzando una serie di Assemblee sindacali dedicate allo stato giuridico dei docenti di religione cattolica; è necessario far presente alle due senatrici queste considerazioni.
In tutta Europa l’insegnamento nelle scuole statali di ogni ordine e grado delle religioni è una realtà diffusa (solo in 3 su 47 Nazioni questa non è impartita secondo un modello separatista). Abbiamo un modello integrazionista che riconosce la curricolarità dell’insegnamento di una specifica religione laddove quella religione è ritenuta parte integrante della storia e della cultura di una nazione (Anglicanesimo in Inghilterra; Chiese Evangelico-Luterane nei paesi scandinavi: Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Far Øer; Chiesa Ortodossa in Grecia e a Cipro; Islam in Turchia). Abbiamo infine un modello concordatario con accordi bilaterali tra lo Stato e la/le Chiese (paesi a maggioranza cattolica; Olanda e Romania). Inoltre, si ha poi una scelta obbligatoria dell’insegnamento della religione con possibilità di esonero in oltre la metà degli Stati; una scelta facoltativa nei restanti Stati, tra i quali l’Italia.
Il Concordato del 1929 e la sua revisione del 1984 prevedono l’insegnamento della religione cattolica non come elemento confessionale ma per motivi culturali e per le finalità della stessa scuola italiana, riconoscendo le radici della nostra stessa società nei valori del cristianesimo cattolico. La Costituzione della Repubblica Italiana ha confermato i Patti Lateranensi nell’Art 7. Per quel che riguarda la “materia alternativa” di Etica, Storia delle Religioni o Filosofia teoretica, questa è prevista in solo 12 nazioni su 47 in Europa. L’Emendamento Rampi non riguarda in alcun modo gli insegnanti di religione cattolica in servizio nella scuola italiana, perché non è inerente al titolo della Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita negli Istituti riconosciuti dall’autorità ecclesiastica, si riferisce invece alla Laurea Magistrale LM64 conseguita nelle Facoltà dello Stato Italiano di Lettere, Storia e Filosofia.