È stato pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui al Decreto ministeriale 67 del 19 febbraio 2021
Anief consiglia vivamente di valutare un rinvio della pubblicazione del decreto di rinnovo del CNAM almeno a dopo l’emergenza COVID e comunque dopo la ristrutturazione e il completo riordino nazionale del settore AFAM
Da poco pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo regolamento afferente al funzionamento e alla modalità di nomina del CNAM con Decreto ministeriale 67 del 19 febbraio 2021 (in G.U. del 21/05/2021) che si attendeva da più di 8 anni. La sua entrata in vigore è prevista per il 3 giugno 2021.
Il sindacato ANIEF, ritenendo di fondamentale importanza ricostituire il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), formula dei rilievi sul Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti CNAM con le principali problematiche e criticità.
- Rimodulazione numero componenti CNAM
Sarebbe stato auspicabile rimodulare il numero dei componenti del CNAM aumentandolo dagli attuali 27 previsti a non meno di 32 per evitare di non rappresentare alcune categorie del personale ovvero di evitare degli squilibri nelle rappresentanze nell’organo.
A riprova di ciò è utile far riferimento alle rappresentanze studentesche.
Con l’attuale schema di regolamento è previsto un rappresentante degli studenti per l’Accademia Nazionale di Danza dove, secondo i dati presenti sul sito Ustat Miur nell’A.A. 2018/19, gli studenti iscritti ai corsi accademici sono stati in totale 256.
Nel contempo è previsto, altresì, un solo rappresentante degli studenti dei Conservatori ed Istituti musicali pareggiati (in precedenza erano previsti 2 rappresentanti) dove la popolazione studentesca, sempre secondo i dati forniti dal sito Ustat Miur nel 2018/19, è di 100 volte superiore ovvero di 26.295 iscritti (nello specifico 23168 iscritti per i Conservatori e 3127 iscritti per gli Istituti Superiori di Studi Musicali Pareggiati).
Si propone, pertanto, l’aumento del numero delle componenti del CNAM a non meno di 32 unità con una più attenta distribuzione delle rappresentanze in seno all’organo.
Un aumento del numero totale dei rappresentanti non comporterebbe un problema in quanto non ci sarebbe un costo maggiore rispetto al precedente CNAM dato che nel regolamento stesso è prevista anche l'eliminazione delle indennità per il Presidente e i componenti del CNAM, cariche che pertanto sono da ritenere totalmente a titolo gratuito e/o onorifico.
- Estensione dell’elettorato attivo e passivo al personale precario escluso
Si esprime forte contrarietà circa la mancata previsione dell’elettorato passivo a tutto il personale docente precario del comparto.
Infatti il regolamento in maniera arbitraria ed immotivata prevede la sola possibilità di candidarsi al CNAM al personale a tempo determinato che abbia svolto un ulteriore anno di insegnamento solo per i componenti delle categorie di cui all’art. 3 comma 2 lettere c), d) (ovvero ISIA e Accademia d’Arte Drammatica) creando una forte discriminazione arbitraria ed illogica per le elezioni delle altre componente.
Il regolamento continua ad escludere illegittimamente il diritto all’elettorato “passivo” dei supplenti con contratto in scadenza il 31 Ottobre per alcune categorie ovvero per coloro che non abbiano svolto un ulteriore anno di insegnamento presso le Istituzioni AFAM per i componenti dell’art. 3 comma 2 lettere c), d).
E dall’elettorato “attivo” rimarrebbero così estromessi anche i supplenti brevi e con contratti atipici.
Il sindacato ANIEF non accetta questa discriminazione: chiede che, anche per i precari del comparto AFAM, si applichino le direttive UE 70/99 e 14/02, dell’art. 27 della CEDU; come del resto ribadito dalla consolidata giurisprudenza tra cui ricordiamo la sentenza della Corte Europea “Association dé mediation sociale” e la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20.9.2018, in causa C466/17, c.d. “Motter”.
È necessario un intervento concreto in modo da garantire la parità di diritti tra personale precario e di ruolo.
È da evidenziare, inoltre, che tale prassi, è ormai consolidata ed è stata accolta dallo stesso Ministero in più occasioni come ad esempio per il rinnovo triennale delle rappresentanze sindacali RSU nonché per il rinnovo di analoghi organi di rappresentanza come per il CSPI.
- Disparità di valore delle componenti in caso di impossibilità di costituzione di alcune rappresentanze
Il sindacato ANIEF esprime forte dissenso e contrarietà nella parte in cui è previsto il corretto funzionamento anche in mancanza di alcune componenti di alcune rappresentanze.
Anche in questo caso il sindacato rimane del tutto perplesso per questa previsione che appare priva di senso logico aprendo ad una disparità di peso e di valore tra le componenti.
La previsione che la mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b), g), h), i), l), m) e n), non comporta l’invalidità dell’organo è assolutamente da respingere.
Le categorie che avrebbero meno importanza sarebbero quindi quelle dei:
- rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,
- rappresentanti del personale amministrativo e tecnico dell’area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto
- rappresentanti di degli studenti rispettivamente delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali, degli ISIA, dell’Accademia di arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza.
- Mancanza rappresentanza degli studenti Accademie non statali
Nel testo del regolamento manca il riferimento al rappresentante degli studenti Accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Così formulato il regolamento escluderebbe ingiustamente dall’elettorato attivo e passivo una parte significativa del corpo studentesco delle Accademie non statali.
- Limitazioni Presidenza del CNAM
Sorprendente è invece l’art.4 che prevede delle limitazioni per l’individuazione del Presidente del CNAM solo per alcune componenti.
Se da una parte potrebbe essere comprensibile l’esclusione della componente studentesca dalla possibilità di essere individuati come Presidente del CNAM per ragioni di opportunità, non si comprendono le motivazione dell’esclusione delle componenti di cui alle lettere b) e g) dell’articolo 3, comma 2 del regolamento ovvero rispettivamente i rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e il rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell’area EP delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto.
- Superamento incompatibilità tra incarichi sindacali e ruolo presso il CNAM
Si esprime forte perplessità verso l’introduzione della clausola dell’incompatibilità tra incarico presso il CNAM e ruolo presso il sindacato nonché presso l’ANVUR e/o il MUR.
Tale previsione, ancorché non fondata su alcun principio normativo, tenderebbe ad escludere taluni soggetti dalla partecipazione dell’organo tecnico esclusivamente per un requisito collegato al ruolo ricoperto in un sindacato nonché presso l’ANVUR e/o il MUR comprimendo e limitando di fatto le libertà personali della componente eletta che dovrebbe optare, all’atto dell’elezione, per la nomina presso il CNAM di contro durante il mandato avrebbe preclusa la possibilità di far parte di un qualsiasi sindacato (clausola discriminante invece rispetto all’appartenenza a partiti politici, all’eventuale ulteriore incarico presso altri organi pubblici o privati e per nulla capace di risolvere i conflitti di interesse con associazioni pubbliche o private che potrebbero nascere).
Si verrebbe a creare una disparità di trattamento rispetto ad esempio alle elezioni di analoghi organi come per il CSPI dove tale incompatibilità non è prevista.
Tale clausola è da ritenersi inoltre non più giustificabile anche perché non è più prevista alcuna indennità sia per il Presidente sia per i membri del CNAM in quanto nomina da ritenersi a titolo gratuito e/o onorifico.
Invero la partecipazione delle rappresentanze sindacali, anche nell’ottica di un maggior trasparenza, è non solo auspicabile ma anche necessaria con il sicuro risultato di portare un contributo maggiore al settore AFAM che in questi anni ha vissuto una paralisi anche a causa del mancato rinnovo del CNAM.
- Richiesta di riduzione della durata dell’incarico dei membri del CNAM da 4 anni a 3 anni rinnovabile per una sola volta ed eliminazione della “non decadenza” a seguito della perdita dello status nell’ultimo anno di mandato
Tale modifica si ritiene necessaria per ragioni di opportunità non solo perché ciò comporterebbe un allineamento alla durata triennale (consecutivamente rinnovabile una sola volta) di tutti gli organi del comparto AFAM (ex DPR 28.02.2003, n. 132) ma anche perché da una parte ci si troverebbe nella difficoltà di garantire la permanenza di parte dei membri nell’organo stesso, dall’altra si correrebbe il rischio di non garantire la rappresentatività dello stesso nel quarto anno ovvero nell’ultimo della durata del mandato.
A riprova di ciò si evidenzia inoltre che anche per la componente studentesca ci si troverebbe in grossa difficoltà per garantire una continuità nella rappresentanza. La durata dei corsi di studi è normalmente di 3 anni per i corsi accademici di primo livello o di 2 anni per i corsi accademici di secondo livelli.
Con tale sistema previsto dall’attuale regolamento sarebbero opportunamente candidabili solo studenti iscritti al primo o secondo anno del triennio in quanto con la durata di 4 anni sarebbe impossibile avere una rappresentanza studentesca costante dovendosi verosimilmente ricorrere ad integrazioni probabilmente continue dell’organo.
Stesso discorso per i rappresentanti dei direttori delle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art. 11 DPR 8.7.2005, n.212) che è per norma triennale.
Contestualmente alla riduzione da 4 a 3 anni il sindacato ANIEF propone di cassare l’atipica clausola dell’art. 3 comma 4 dello schema di regolamento nella parte in cui si dispone che “non si verifica la decadenza da membro del CNAM nel caso in cui la perdita o la modifica dello Status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato”.
Prevedendo 4 anni di durata invece che 3 anni, a parere del sindacato, si è dovuto di conseguenza ricorrere a questo espediente per mantenere in carica le componenti dell’organo in caso di previsione della perdita del proprio “status”.
Pertanto nell’ultimo anno di durata del CNAM si potrebbe andare incontro ad una previsione “paradossale” ovvero di una composizione dell’organo con membri che hanno perso il loro “status” (magari in pensione oppure non più direttori o studenti) e pertanto non più rappresentativi della propria categoria proprio il “contrario” invece di quello che dovrebbe essere il CNAM ovvero un organo altamente rappresentativo del settore AFAM e delle sue varie componenti.
L’unica alternativa per evitare questi problemi è di riportare la durata dell’organo da 4 anni a 3 anni rinnovabili solo per una volta eliminando la clausola della “non decadenza” in caso di perdita dello “status” nell’ultimo semestre di mandato al fine anche di evitare di esporre il Ministero a situazioni “spiacevoli” nonché ad un sicuro contenzioso.
Infine, anche alla luce delle osservazioni critiche del nostro sindacato, si consiglia vivamente di valutare un rinvio della pubblicazione del decreto di rinnovo del CNAM almeno a dopo l’emergenza COVID e comunque dopo la ristrutturazione e il completo riordino nazionale del settore AFAM.
Al Ministero sono occorsi ben otto anni per emanare il nuovo regolamento per il funzionamento del Cnam; forse avrebbe fatto meglio ad aspettare ancora qualche altro mese per evitare di costituire un regolamento con troppe imprecisioni, spesso in violazione dei principi basici dell’ordinamento, del rispetto della costituzione, della parità di trattamento e dei principi europei.